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Politica
RdC, la verità sulla riforma. Il testo integrale: tutte le novità. Esclusivo
 
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e) all’articolo 71, il comma 12 è così sostituito: “12. I soggetti privati abilitati acquistano la
qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica
titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente”;
f) all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente: “Deve altresì
acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione
dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o
in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e
addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo,
dei soggetti individuati all’utilizzo”;
g) all’articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. Il datore di lavoro che
fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71,
comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine
di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro”;
h) all’articolo 87, comma 2, lettera c), è aggiunto in fine: “e dell’articolo 73, comma 4-bis”.
 
Articolo 16
(Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività
ispettiva)
 
1. Al fine di orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori
di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero
di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti
gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici
e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le
informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui al
comma 1, sono individuati attraverso gli atti amministrativi generali di cui all’articolo 2-ter,
comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 
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3. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo gravano sulle risorse di cui
all’articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79.
 
Articolo 17
(Attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano)
 
1. Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l’Ispettorato Nazionale del
Lavoro individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che,
avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall’INPS e dall’INAIL, è impiegato sul
territorio della Regione siciliana nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
 
Articolo 18
(Misure per il rafforzamento dell’attività di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro)
 
1. Al fine di consentire una tempestiva implementazione, da parte del personale ispettivo
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’attività di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso il ricorso al personale, di cui all’articolo
348, comma 4, del codice di procedura penale, in possesso di specifiche competenze in
campo tecnico, il valore medio dell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di beni e
servizi dello stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro, come individuato ai sensi
dell’articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato,
per l’esercizio 2023, nel limite annuo massimo di 10 milioni di euro.
2. Gli oneri derivanti dal presente articolo gravano sulle risorse disponibili a legislazione
vigente sul bilancio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Articolo 19
 
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(Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle
attività formative)
 
1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o
istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative
per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito
di infortuni occorsi, successivamente al 1 gennaio 2018, durante le attività formative, è
istituito, presso il Ministero del lavoro delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione
finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere
dal 2024.
2. I requisiti e le modalità per l’accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché la
quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l’assegno una tantum corrisposto
dall’Inail per gli assicurati, ai sensi dell’articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e del
Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede
 
Articolo 20
(Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema
nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria
professionalizzante e della formazione superiore)
 
1. All’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, il n. 28 è sostituito dal seguente: “28) per lo svolgimento delle attività di
insegnamento-apprendimento nei casi di cui al n. 5) dell’articolo 4”.
2. All’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, il n. 5 è sostituito dal seguente: “5) il personale scolastico delle scuole del sistema
nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di
 
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istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS
Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA); gli esperti esterni
comunque impiegati nelle attività di docenza; gli assistenti addetti alle esercitazioni
tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali; i docenti e il personale tecnico e ausiliario
delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di
ricerca; gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di
addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o
gestiti, nonché i preparatori; gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di
istruzione e delle scuole non paritarie, nonché del sistema di istruzione e formazione
professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e
dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi
verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e
loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale
dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già
indicate; gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di
addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o
gestiti;”.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a 44.610.000 euro per
l’anno 2023, a 49.160.000 euro per l’anno 2024, a 52.390.000 euro per l’anno 2025, a
55.410.000 euro per l’anno 2026, a 58.570.000 euro per l’anno 2027, a 61.850.000 euro per
l’anno 2028, a 65.210.000 euro per l’anno 2029, a 68.730.000 euro per l’anno 2030, a
72.360.000 euro per l’anno 2031 e a 76.130.000 euro, a decorrere dall’anno 2032, si
provvede
 
Articolo 21
(Aggiornamento delle tabelle Inail di indennizzo del danno biologico in capitale
e in rendita)
 
 
 
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1. Ai fini dell’adeguamento all’ammontare annuo dell’assegno sociale, dal 1° gennaio 2023
la tabella di indennizzo del danno biologico in capitale approvata con il decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019 è sostituita dalla tabella di cui
all’allegato 1 e la tabella di indennizzo del danno biologico in rendita approvata con il
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000 è sostituita dalla
tabella di cui all’allegato 2.
2. I successivi adeguamenti delle tabelle di cui al comma 1 sono approvati con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali su delibera del consiglio di amministrazione
dell’Inail, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
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3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 10.100.000 euro per
l’anno 2023, a 26.500.000 euro per l’anno 2024, a 34.900.000 euro per l’anno 2025, a
41.000.000 euro per l’anno 2026, a 47.200.000 euro per l’anno 2027, a 53.400.000 euro
per l’anno 2028, a 59.800.000 euro per l’anno 2029, a 66.300.000 euro per l’anno 2030, a
73.000.000 euro per l’anno 2031 e a 79.900.000 euro per l’anno 2032, si provvede
 
Articolo 22
(Sorveglianza sanitaria dei lavoratori domestici)
 
1. I lavoratori domestici di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, possono richiedere di essere
sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, alle strutture territoriali dell’INAIL che vi provvedono con proprie risorse,
senza oneri a carico dei datori di lavoro.
2. Con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabilite le modalità di espletamento della sorveglianza
sanitaria di cui al comma 1. Per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1 non si
applicano gli articoli 25, 39 e 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
 
 
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Articolo 23
(Adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogato dall’Inail)
 
1. All’articolo 10, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 248, il n. 2 è sostituito dal
seguente: “2) età non superiore ai limiti previsti per l’ammissione al beneficio dell’assunzione
obbligatoria al lavoro, come adeguati periodicamente all’età pensionabile;”.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 797.300 euro per l’anno
2023, a 804.100 euro per l’anno 2024, a 826.400 euro per l’anno 2025, a 851.100 euro per
l’anno 2026, a 895.100 euro per l’anno 2027, 924.100 euro per l’anno 2028, a 937.700 euro
per l’anno 2029, a 923.900 euro per l’anno 2030, a 897.100 euro per l’anno 2031 e a
831.500 euro per l’anno 2032, si provvede mediante …

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