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istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS
Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA); gli esperti esterni
comunque impiegati nelle attività di docenza; gli assistenti addetti alle esercitazioni
tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali; i docenti e il personale tecnico e ausiliario
delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di
ricerca; gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di
addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o
gestiti, nonché i preparatori; gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di
istruzione e delle scuole non paritarie, nonché del sistema di istruzione e formazione
professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e
dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi
verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e
loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale
dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già
indicate; gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di
addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o
gestiti;”.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a 44.610.000 euro per
l’anno 2023, a 49.160.000 euro per l’anno 2024, a 52.390.000 euro per l’anno 2025, a
55.410.000 euro per l’anno 2026, a 58.570.000 euro per l’anno 2027, a 61.850.000 euro per
l’anno 2028, a 65.210.000 euro per l’anno 2029, a 68.730.000 euro per l’anno 2030, a
72.360.000 euro per l’anno 2031 e a 76.130.000 euro, a decorrere dall’anno 2032, si
provvede …
Articolo 21
(Aggiornamento delle tabelle Inail di indennizzo del danno biologico in capitale
e in rendita)