Politica
Voto di scambio: via libera della Camera con 280 sì. Torna al Senato
Voto di scambio politico-mafioso, fino a 15 anni carcere
Via libera dell'Aula della Camera alla proposta di legge sul voto di scambio politico-mafioso, che modifica l'articolo 416 ter del codice penale. I voti a favore sono 280, i contrari 135 e 10 astenuti. Il provvedimento, gia' approvato dal Senato ma modificato durante l'esame in commissione a Montecitorio, dovra' tornare a palazzo Madama per la terza lettura.
Voto di scambio politico-mafioso, fino a 15 anni carcere
Con il via libera da parte della Camera, la proposta di legge sul voto di scambio politico-mafioso torna al Senato per l'approvazione definitiva. Il provvedimento modifica l'articolo 416 ter del codice penale, e prevede fino a un massimo di 15 anni di carcere. La proposta di legge, targata 5 stelle, e' composta di un solo articolo.
- VOTO DI SCAMBIO, FINO A 15 ANNI DI CARCERE: "Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis, o mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilita' o in cambio della disponibilita' a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa e' punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis". In sostanza, la nuova formulazione della norma punisce con la reclusione da 10 a 15 anni (stessa pena prevista per l'associazione mafiosa dall'art. 416-bis, primo comma, del codice penale) l'accettazione, diretta o a mezzo di intermediari, della promessa del sostegno elettorale. I voti saranno procurati: da soggetti appartenenti ad associazioni mafiose oppure mediante modalita' mafiose. Inoltre, estende la punibilita' anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso ad intermediari.
- PROMESSA DI PROCURARE VOTI: La stessa pena, da 10 a 15 anni di carcere, si applica a chi promette di procurare voti.
- PENE AUMENTATE CON L'ELEZIONE: Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo, e' risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis (da 10 a 15 anni) aumentata della meta'.
- INTERDIZIONE PERPETUA PUBBLICI UFFICI: In caso di condanna consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.