Fisco e Dintorni
Conti esteri: vanno dichiarati al Fisco?
Con l’avvento delle carte di credito o debito estere oppure collegate a conti correnti stranieri è opportuno comprendere quando devono essere dichiarate al Fisco.
Capita sempre più spesso che consumatori e imprese utilizzino carte di credito o debito straniere, grazie anche alla semplicità di attivazione di un conto bancario online. Tuttavia, in alcuni casi tali conti vanno comunicati al Fisco e dunque inseriti nella dichiarazione dei redditi.
Al riguardo, fa sapere il Presidente di Partite Iva Nazionali (PIN) nonché di Movimento Consumatori Maglie, il Cav. Antonio Sorrento: “Molte sono le richieste di chiarimenti che ci giungono dai nostri associati in merito a queste tipologie di mezzi di pagamento e dunque, grazie al supporto del nostro Comitato tecnico scientifico (CTS), riteniamo opportuno segnalare cosa dice la norma. La finalità è sempre quella di informare cittadini e imprese in merito ai propri diritti.”
Nello specifico, fanno sapere l’Avv. Matteo Sances insieme alla Dott.ssa Donatella Dragone e al Dott. Giuseppe Dragone del CTS di PIN: “Tra gli Stati della UE opera lo scambio automatico delle informazioni fiscali, di cui alla Direttiva n.16/2011UE. Analizzando i conti correnti detenuti all’estero, essi vanno dichiarati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi dove appunto vanno riportati il valore degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. In ogni modo, il legislatore ha posto dei limiti legati alla dichiarazione del conto estero nel quadro RW.”
Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 4/2014, convertito in Legge n. 50/2014, modificato dalla Legge n. 186/2014, qualora i contribuenti abbiano dei conti correnti esteri il cui valore massimo giornaliero non abbia mai raggiunto nel periodo d’imposta la soglia di 15.000 euro non sono tenuti a rispettare la disciplina sul monitoraggio fiscale e gli obblighi che ne derivano. Ma non solo. Sono previsti ulteriori limiti per quanto riguarda l’IVAFE, ossia l’imposta di bollo per i conti correnti bancari e postali esteri, stabilita in misura fissa su base annua, pari a euro 34,20 per le persone fisiche e a euro 100,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (come stabilita dall’articolo 13, comma 2–bis, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972), il suo obbligo di segnalazione scatta nel caso in cui la giacenza media del conto estero sia superiore alla soglia di 5.000 euro.
Riassumendo, dunque, il contribuente persona fisica è tenuto a indicare nella sua dichiarazione dei redditi il proprio conto corrente estero nel caso in cui si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni:
- Sul conto corrente sia transitato anche per un solo giorno un importo pari o superiore a 15.000 euro;
- La giacenza media sul conto estero sia superiore a 5.000 euro.
Ovviamente il mancato rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale comporta l’applicazione di sanzioni amministrative anche importanti. In tal caso, il contribuente può rimediare spontaneamente attraverso lo strumento del “Ravvedimento Operoso” (disciplina contenuta nell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997-Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) e sanare l’omessa o infedele compilazione del quadro RW, beneficiando di uno sconto sulle sanzioni minime irrogabili.”