Fisco e Dintorni

Enti ecclesiastici: niente agevolazione senza il Runts

Negato il cd “superbonus” all’ente ecclesiastico non iscritto all’Anagrafe Onlus. Ciò è quanto emerge dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate a interpello del giugno scorso.

 

Non pochi i dubbi relativamente al “Superbonus” ed alla sua applicazione soprattutto per i lavori effettuati dagli Enti ecclesiastici. Tale argomento, dunque, ci permette di affrontare la questione della qualifica dei predetti soggetti tra gli Enti del Terzo Settore (ETS).

Si tratta di un’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consisteva in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

La disciplina è stata più volte modificata, dapprima con la legge di bilancio 2022, poi con il decreto legge n.176 del 2022 ed infine con la legge di bilancio 2023 rimodulando l'importo della misura, con scadenze differenziate, in base al soggetto beneficiario.

In particolare, il Superbonus spettava nelle seguenti misure:

110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023

70% per le spese sostenute nel 2024

65% per le spese sostenute nel 2025

 

A parte condomìni, persone fisiche, istituti autonomi, case popolari, cooperative di abitazione, e associazioni/società sportive dilettantistiche, questa riduzione fiscale si applicava anche alle organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) e Onlus (articolo 119, comma 9, lettera d-bis Dl 34/2020).

Per quanto riguarda invece gli enti ecclesiastici, i quali svolgono attività socio-sanitaria e assistenziale, ci si è interrogati sulla possibilità di ottenere tale beneficio.

A tal proposito, è giunto il parere negativo di Agenzia delle Entrate attraverso la “Risposta ad interpello n.138/2024” .

In tale provvedimento si chiarisce che l’ente ecclesiastico in questione, non avendo mai acquisito la qualifica di Onlus né essendo iscritto al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), non può essere ricompreso tra le realtà del Terzo settore evidenziate nell’art. 119, comma 9, lettera d-bis) del decreto Rilancio e dunque non può usufruire dell’agevolazione Superbonus.

Agenzia delle Entrate aggiunge che a differenza delle ODV (organizzazioni di volontariato) e delle APS (associazione di promozione sociale), le quali son subentrate automaticamente nel RUNTS, le Onlus possono accedere al Terzo Settore solo dietro presentazione di apposita iscrizione.

Sempre l’Agenzia delle Entrate, in una precedente circolare (ossia nella circolare n.3/E del 2023) precisava che il subentro nel RUNTS al posto dell’Anagrafe Onlus, non implica l’estinzione dell’ente, e dunque non impedisce l’accesso al superbonus alle realtà come l’ente ecclesiastico in questione.

Di conseguenza, il passaggio dall'Anagrafe delle ONLUS al RUNTS comporta una sostanziale continuazione della operatività della ONLUS, che acquisisce formalmente la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e, pertanto, non fa venir meno la possibilità di fruire del Superbonus.

 

Avv. Matteo Sances

 

Dott. Danilo Romano