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L'avvocato del cuore
Ho perso mio marito. Come 'seconda moglie' avrò la pensione di reversibilità?

Buongiorno Avvocato, mi chiamo Cristina e pochi mesi fa ho perso mio marito Carlo. Secondo Lei ho diritto alla pensione di reversibilità considerato che io ero la “seconda moglie”?

 

La pensione di reversibilità è la quota parte della pensione che lo Stato riconosce al coniuge superstite, al sopraggiungere della morte dell’altro.

Nello specifico, chi ha diritto a riceverla?  Primo fra tutti, il coniuge (o la parte superstite dell’unione civile). Poi ci sono i figli minori di 18 anni e i figli inabili al lavoro di qualunque età e a carico del genitore deceduto. I figli compresi tra i 18 e i 26 anni, invece, hanno diritto alla reversibilità solo se studenti e a carico del genitore deceduto (cioè da lui mantenuti). Infine, i nipoti (se non ci sono coniuge e figli). Purché minorenni e, anche loro, a carico del defunto. In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, potranno chiedere la reversibilità anche i genitori a carico della persona deceduta. Oppure, ancora, se il pensionato muore senza coniuge, figli, nipoti e genitori, saranno i fratelli celibi e le sorelle nubili inabili al lavoro (sempre a carico del defunto) a potere beneficiare della pensione di reversibilità.

Ma cosa succede se l’ex coniuge è divorziato dal defunto? Che l’ex coniuge avrà diritto alla pensione di reversibilità SOLO SE: - l’ex coniuge deceduto risulti iscritto all’Ente che eroga la pensione prima della pubblicazione della sentenza che pronuncia il divorzio; - la sentenza di divorzio gli riconosce l’assegno divorzile; - non si è risposato.

E se il defunto divorziato si era risposato? In caso di successivo matrimonio di chi è morto, la pensione di reversibilità si divide tra la prima e la seconda moglie, se è il marito a mancare, o tra il primo e il secondo marito. Ovviamente, anche in questo caso, l’ex moglie/ex marito deve essere titolare dell’assegno divorzile e non deve essersi risposata/o.

Come si calcolano le quote di spettanza dell’ex coniuge divorziato e del coniuge superstite? Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione con una recentissima ordinanza pubblicata pochi giorni fa, con la quale ha ribadito quali sono i criteri che devono essere utilizzati nel ripartire la quota della pensione di reversibilità spettante alla prima/o e alla seconda/o moglie o marito del de cuius. Il primo elemento che il Tribunale deve prendere in considerazione è la durata dei rispettivi matrimoni. Dopodiché, il Giudice - una volta fatto il semplice calcolo matematico - dovrà tenere conto e bilanciare i seguenti ulteriori fattori: 1. la durata delle convivenze prematrimoniali; 2. l’importo dell’assegno divorzile goduto dall’ex coniuge; 3. le rispettive condizioni economiche e patrimoniali. Al fine di evitare che uno dei due sia privato dei mezzi necessari per vivere. Quindi, gentile Cristina, se a Suo marito Carlo veniva erogata la pensione, Lei ha sicuramente diritto a ricevere la reversibilità, sebbene sia la “seconda moglie”. Ovviamente, la presenza dell’ex coniuge potrà comportare delle conseguenze, in quanto, se quest’ultima riceveva l’assegno divorzile da Carlo e non si è mai risposata, avrà diritto anche lei a una quota.

*Studio Legale Bernardini de Pace

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