Coronavirus
Tar: "Legittimo sospendere i sanitari No Vax"
Sussiste "il preminente rilievo del diritto alla salute collettiva, rispetto alla libertà di autodeterminazione dei singoli" quindi "l'obbligo è legittimo"
Sussiste "il preminente rilievo del diritto alla salute nella sua dimensione collettiva, rispetto alla liberta' di autodeterminazione dei singoli", sicche' "il ricorso alla dimensione dell'obbligo e' costituzionalmente legittimo quando lo strumento persuasivo appaia carente sul piano dell'efficacia rispetto alla situazione da fronteggiare in concreto".
Così, con due sentenze 'gemelle' depositate oggi, il Tar Friuli Venezia-Giulia ha sancito la legittimità della sospensione per i sanitari che non si sottopongono all'obbligo vaccinale. I giudici amministrativi hanno rigettato i ricorsi, proposti da un infermiere in servizio presso l'Azienda sanitaria del Friuli e da un odontoiatra, contro il provvedimento di sospensione dal servizio dell'Azienda sanitaria ('sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-COV2') per la loro mancata sottoposizione al vaccino.
Il Tar ha ritenuto legittimi i provvedimenti dell'Azienda sanitaria e ha respinto la richiesta dei ricorrenti di rimettere alla Consulta le questioni di costituzionalita' riguardanti la legge che ha posto l'obbligo vaccinale a carico dei sanitari.
Nelle due sentenze, si sottolinea anche che "l'interesse a prevenire lo sviluppo della malattia da Covid-19 in capo agli operatori sanitari, nel contesto dell'emergenza pandemica, assume un'indubbia valenza pubblicistica, giacche' garantisce la continuita' delle loro prestazioni professionali e, quindi, l'efficienza del servizio fondamentale cui presiedono".
Inoltre, si legge ancora nei provvedimenti del Tar Friuli Venezia Giulia, "e' errata l'affermazione secondo cui i vaccini attualmente disponibili si troverebbero ancora in fase di sperimentazione" poiche' i 4 vaccini ad oggi utilizzati "sono stati regolarmente autorizzati dalla Commissione, previa raccomandazione dell'Ema". Con un'ulteriore sentenza il tribunale amministrativo ha dichiarato invece inammissibile per ragioni processuali, il ricorso proposto da un ampio gruppo di altri operatori sanitari.