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Cronache
Processo civile, ecco cosa cambia: famiglia, imprese, liti, cani e gatti
Toga al palazzo di giustizia

La riforma del processo civile, che mira a rendere piu' efficiente la giustizia civile e a garantire tempi piu' rapidi, supera il primo voto parlamentare. Dopo il via libera della Camera, tocchera' al Senato affrontare la delega al governo.
   Queste, in sintesi, le principali novita' introdotte nel ddl, e a cui il governo dovra' attenersi nel varare i decreti attuativi:
   - PIU' COMPETENZE A TRIBUNALE IMPRESE: Le sezioni specializzate in materia di impresa, ridenominate sezioni specializzate per l'impresa e il mercato, ampliano le competenze. Oltre alle cause attuali, si occuperanno tra l'altro di concorrenza sleale, pubblicita' illecita, ingannevole e comparativa, nonche' di class action.
   - NASCE IL TRIBUNALE PER LA FAMIGLIA: Nasce il Tribunale per la famiglia, che avra' competenza su tutta la materia che riguarda i minori, la persona e la famiglia. La delega prevede non la soppressione tout court dei tribunali minorili ma l'accorpamento e la sostanziale razionalizzazione del sistema: in sede distrettuale il tribunale dei minori fara' parte della sezione specializzata costituita secondo il modello delle sezioni lavoro, con funzioni esclusive in materia di persone, famiglia e minori (e in particolare adozioni, revoca e sospensione della responsabilita' genitoriale e penale minorile). In sede circondariale (e ugualmente presso le corti d'appello) si creeranno apposite sezioni specializzate con funzioni prevalenti. Presso le procure distrettuali (o ogni sede di corte d'appello), dove confluiranno le procure minorili, verra' istituito un gruppo specializzato secondo il modello previsto per la Dda e il procuratore aggiunto titolare sara' nominato dal Csm. Viene espressamente mantenuta la specializzazione del giudice e del pm minorile e la composizione mista in sede distrettuale del collegio (togati ed esperti in psicologia) per le decisioni sui minori in materia di adozioni e responsabilita' genitoriale. L'attivita' riguardante i minori deve essere comunque svolta in locali specifici e adeguati. Al processo penale minorile, di competenza della sezione specializzata distrettuale, potra' partecipare la persona offesa, mentre verranno ridefiniti gli altri riti civili riguardanti la famiglia, la persona e i minori secondo criteri di uniformita', speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla garanzia del contraddittorio. Si rafforza, infine, l'obbligatorieta' dell'ascolto videoregistrato e diretto del minore da parte del giudice.

- PROCESSO PIU' SNELLO IN PRIMO GRADO: Ferma restando la garanzia del contraddittorio, si crea una sorta di doppio binario a seconda della complessita' giuridica delle controversie e della loro rilevanza economica. Le piu' semplici saranno decise dal giudice monocratico esclusivamente con rito semplificato di cognizione. L'udienza di prima comparizione delle parti del rito semplificato di primo grado nei procedimenti civili deve essere fissata in un congruo termine e comunque non superiore a tre mesi. Il rito sara' definito con una sentenza (e non piu' con una ordinanza). Le altre, ovvero le controversie piu' complesse, saranno decise dal tribunale collegiale secondo il rito ordinario. Si valorizza, infine, la proposta di conciliazione del giudice prevedendo che sia valutabile ai fini del giudizio la mancata comparizione delle parti o il rifiuto ingiustificato della transazione. Nell'ambito dei procedimenti speciali, e' potenziato l'istituto dell'arbitrato.
   - 'RITO FORNERO' ADDIO. NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER CAUSE LAVORO: Ferma restando la conciliazione in sede sindacale, nelle controversie individuali di lavoro sara' possibile la negoziazione assistita tramite avvocati. Una facolta' e non un obbligo, che comunque non costituisce condizione di procedibilita'. Viene poi abrogato il 'rito Fornero' per le controversie sui licenziamenti illegittimi ex art. 18 prevedendo per tali cause una corsia preferenziale.
   - STOP A TERMINE LUNGO IMPUGNAZIONI: I termini per l'appello o il ricorso per cassazione (30 e 60 giorni) decorrono esclusivamente dalla comunicazione di regola per via telematica del provvedimento. Scompare dunque il termine lungo di 6 mesi che oggi, in mancanza di notifica di parte, decorre dalla pubblicazione della sentenza.

  - PIU' FILTRI PER GIUDIZIO DI APPELLO E CASSAZIONE: Anche in appello sara' il giudice monocratico a decidere le controversie di ridotta complessita' giuridica e di contenuta rilevanza economico-sociale. Il filtro in appello viene rafforzato, prevedendo che il contraddittorio prima della decisione di inammissibilita' sia in forma scritta e soprattutto applicandolo anche ai provvedimenti che definiscono il procedimento semplificato di cognizione. Si introducono, infine, criteri di maggior rigore per cio' che riguarda eccepibilita' o rilevabilita' delle questioni pregiudiziali di rito, come per esempio il difetto di legittimazione processuale o di una delle condizioni dell'azione. Nel giudizio per Cassazione si supera la farraginosita' dell'attuale filtro (inammissibilita' e manifesta fondatezza o infondatezza) ampliando, sul modello della cassazione penale, l'ambito operativo del giudizio camerale al fine di limitare la necessita' di udienze pubbliche. Le decisioni, a meno che le questioni non richiedano forme piu' estese, devono essere motivate sinteticamente.
   - ESECUZIONE FORZATA PIU' SEMPLICE. MA CANI E GATTI SONO 'SALVI': A meno che non sia di pregiudizio ai creditori, i beni immobili saranno venduti con modalita' telematiche e il giudice puo' dichiarare la chiusura anticipata del processo esecutivo nel caso in cui le condizioni di mercato siano tali da non rendere concretamente possibile la liquidazione del bene. Si prevede poi l'impignorabilita' dei beni di uso quotidiano di modesto valore nonche' degli animali d'affezione, l'informatizzazione dei veicoli pignorati, la penale per violazione dell'ordine di esecuzione a fronte di qualunque provvedimento di condanna, la liberazione degli immobili pignorati (salvo si tratti di prima casa di abitazione) anticipata al momento della nomina del custode. Nell'espropriazione di beni indivisi, inoltre, piu' tutele al comproprietario non debitore: se infatti il pignoramento riguarda un bene in comunione legale, si procede per l'intero (e non pro quota) con restituzione al coniuge non debitore di quanto gli spetta.
   - DECRETO INGIUNTIVO PIU' EFFICACE: Sara' possibile ottenere l'ingiunzione di pagamento anche sulla base di fatture accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' che sono annotate nelle scritture contabili. Il giudice inoltre, per quello che riguarda le somme non contestate, e' obbligato in pendenza di opposizione a concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto in ogni caso, anche se l'opposizione e' per vizi procedurali.

- UFFICIALI GIUDIZIARI A ROTAZIONE: Il ruolo dell'ufficiale giudiziario quale agente dell'esecuzione viene rideterminato prevedendo la rotazione obbligatoria degli incarichi nell'ufficio e l'impiego di modalita' telematiche. L'ufficiale giudiziario potra' attestare stato e condizione di cose, luoghi o persone e ricevere dichiarazione giurata del debitore sulla composizione del patrimonio.
   - ATTI PIU' SINTETICI: E' introdotto nel codice, sull'esempio del processo amministrativo, il principio della sinteticita' degli atti, che vale tanto per le parti quanto per il giudice. Si prevedono poi limiti temporali alla possibilita' di rilevare e eccepire difetti di giurisdizione.
   - RAFFORZAMENTO PROCESSO TELEMATICO: Le norme processuali saranno definitivamente adeguate al processo telematico. Oltre a una serie di principi delega di tipo tecnico, si prevedono in particolare sistemi di riconoscimento vocale per la verbalizzazione e attrezzature informatiche per la partecipazione all'udienza a distanza. Gli avvocati dovranno notificare gli atti esclusivamente per via telematica alla Pa e alle imprese o professionisti obbligati a dotarsi di Pec e a mezzo posta negli altri casi.
   - STRETTA SU LITI TEMERARIE: Rischia sanzioni piu' salate chi agisce o resiste in giudizio in mala fede, se perde dovra' pagare in piu' una somma alla controparte tra il doppio e il quintuplo delle spese legali. Se in mala fede o colpa grave, e' comunque condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

- INCENTIVI A TRIBUNALI VIRTUOSI: Ai tribunali che smaltiscono l'arretrato andranno piu' risorse. Nell'ambito dei fondi per l'incentivazione del personale, il 40 per cento delle risorse andra' infatti agli uffici senza piu' pendenze ultradecennali, il 35 per cento agli uffici dalle pendenze ultratriennali (in primo grado) e ultrabiennali (in appello) inferiori a un quinto dei procedimenti iscritti e il resto agli uffici che abbiano ridotto le pendenze del 10 per cento.

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