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Medicina
Medici di famiglia SIMG: Ancora troppi buchi nella normativa sulle quarantene

A chi spetta aggiornare le schede paziente e quindi i green pass dopo un contagio e successiva guarigione, anche in previsione di una possibile quarta dose? In secondo luogo, come si giustificano le assenze dal lavoro dei quarantenati in assenza di provvedimento da riportare nel certificato? Infine, i soggetti in smart working che risultino positivi ma asintomatici hanno lo stesso diritto alla malattia?  

Sono le domande che pone il SIMG – Medici di Famiglia rispetto ad alcune lacune ancora presenti nella normativa sui ‘green pass’ e i permessi di lavoro.

Le lacune nella normativa 

Nessuno conosce il proprio territorio come i medici di famiglia” , scrivono e questo vuol dire conoscere luoghi, persone e storie, un prezioso patrimonio di cui sono custodi e garanti i Medici di Medicina Generale. Un valore aggiunto ancora più rilevante in questa fase della pandemia, in cui la situazione epidemiologica è diventata quasi ingovernabile a causa dell’elevata incidenza di nuovi casi e della diffusibilità del virus attualmente in circolazione. Di riflesso, anche i provvedimenti normativi degli ultimi giorni sono stati numerosi e hanno creato disorientamento nell’opinione pubblica per difficoltà di interpretazione.

I continui aggiornamenti sono stati inevitabili a fronte di uno scenario epidemiologico in rapida evoluzione, con il vertiginoso incremento dei contagi, le relative difficoltà di tracciamento e i rischi anche di paralizzare le attività produttive per gli ormai numerosi soggetti in quarantena o in isolamento. Per questo la SIMG – Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie propone una collaborazione aperta con le istituzioni.

La SIMG può affiancare Governo, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Comitato Tecnico Scientifico per indirizzare le scelte verso le strategie più efficaci grazie alla conoscenza del territorio costruita con il contatto diretto con i propri assistiti – sottolinea il Dott. Ignazio Grattagliano, Coordinatore SIMG Puglia – Questa sinergia può favorire una comunicazione efficace che può essere veicolata dagli stessi medici di famiglia presso i propri pazienti. La SIMG offre massima disponibilità per supportare il lavoro del CTS anche solo per le questioni che riguardano esclusivamente la medicina territoriale”.

LE NORME CONTROVERSE E I PRIMI CHIARIMENTI 

A stimolare un maggiore impegno sono stati alcuni provvedimenti recenti che hanno reso più complessa la normativa.

L’ultimo DPCM del 30/12/2021 differiva su alcuni punti dalla Circolare 0060136 del Ministero della Salute – sottolinea il Prof. Claudio Cricelli, Presidente SIMG – Entrambe inoltre non trattano alcuni punti importanti che invece i Medici di Medicina Generale affrontano quotidianamente con i propri pazienti. Tra i primi punti controversi, la SIMG ha rilevato gli aspetti relativi all’uso dei diversi tamponi per le diagnosi (antigenici di prima e seconda o terza generazione), durata dell’isolamento per pazienti positivi e differenza tra contatti occasionali e continui (conviventi). A fronte di questi solleciti sollevati dalla SIMG, alcuni punti sono stati prontamente chiariti dalle istituzioni competenti”.

I chiarimenti emergono con precisione anche sul sito del Consiglio dei Ministri nelle ‘domande frequenti sulle misure adottate dal Governo” e riguardano in particolare le norme sulla quarantena: dal 31 dicembre 2021, la quarantena preventiva non si applica a chi abbia ricevute le prime due dosi di vaccino da 120 giorni o meno, ai guariti dal Covid-19 da 120 giorni o meno e a chi abbia ricevuto la terza dose di vaccino. A queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al Covid (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi. Sarà necessario invece al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Diverso il discorso per i contatti stretti con due dosi di vaccino ricevute da più di 120 giorni: se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno. Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno. Per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni, purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e a seguito di un tampone molecolare o antigenico negativo. In tutti i casi, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

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