Politica
Autonomia, via libera dal Senato. Ecco i punti chiave della riforma. Vota
110 voti favorevoli. Ora passa alla Camera. Sondaggio
Il disegno di legge, collegato alla manovra, era in prima lettura a palazzo Madama, passerà quindi all'esame della Camera
L'aula del Senato ha approvato con 110 voti favorevoli, 64 contrari, 3 astenuti, il disegno di legge di iniziativa governativa, firmato dal ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli (Lega), sull'attuazione dell'Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. Il disegno di legge, collegato alla manovra, era in prima lettura a palazzo Madama, passerà quindi all'esame della Camera.
“Il Senato ha approvato il Ddl Autonomia: è un passo importante verso un Paese più moderno ed efficiente, nel rispetto della volontà popolare espressa col voto al centrodestra che lo aveva promesso nel programma elettorale, dai referendum di Lombardia e Veneto e dalle richieste dell’Emilia-Romagna e di altre regioni italiane. In questo momento mi sento di rivolgere un pensiero particolare a Bobo Maroni”.
Lo dice il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini.
"Dovremo proseguire la battaglia qui alla Camera ma serve una mobilitazione forte di tutte le altre forze politiche e sociali, che insieme a noi provino a spiegare quali siano gli effetti devastanti di questa riforma. Parliamo di certificare che ci sono cittadini di serie A e di serie B e chi già ha pagato i divari, soprattutto al Sud, avrà ancora più difficoltà. Siamo un Paese già frammentato dalle disuguaglianze e questa è una riforma che aumenterà le disuguaglianze. Serve una mobilitazione molto forte perché non è ancora chiaro a tutti quali siano gli effetti di questa riforma sui diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, conversando con i cronisti alla Camera dopo l'approvazione del disegno di legge sull'Autonomia al Senato. "Ci batteremo per fermarla nel passaggio alla Camera - ha aggiunto - ma non escludiamo alcuno strumento per frenare questa riforma che spacca l’Italia. La cosa peggiore è che non hanno nemmeno fatto finta di mettere un euro per contrastare le disuguaglianze, le vogliono cristallizzare, invece di contrastarle. Non hanno neanche fatto finta di mettere delle risorse. Giorgia Meloni fa rivivere l’antico sogno secessionista della Lega. Una riforma pericolosa".
I PUNTI PRINCIPALI DELL'AUTONOMIA REGIONALE/ Dai Lep alla clausola di invarianza, ecco le dieci espressioni chiave della riforma.
Lep
I livelli essenziali delle prestazioni (Lep) costituiscono il nucleo di prestazioni da erogare in modo uniforme sul territorio nazionale al fine di garantire la tutela dei diritti civili e sociali. Hanno una notevole importanza: riguardano diritti civili e sociali da tutelare per tutti i cittadini. I diritti di cittadinanza, la cui determinazione è competenza esclusiva dello Stato (articolo 117 della Costituzione, primo comma, lettera m), si traducono essenzialmente nel diritto di tutti i cittadini all’assistenza sanitaria e sociale, all’istruzione, alle prestazioni previdenziali per i lavoratori eccetera. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito (sentenza 220 del 2021) che i Lep indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivi tali diritti.
Secondo quanto prevede il ddl, l’attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita ma solo dopo che siano stati determinati i livelli essenziali delle prestazioni. Vengono stabiliti alcuni passaggi procedurali per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi costi e fabbisogni standard. È prevista la trasmissione di ciascuno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la determinazione dei Lep alle Camere, per l’espressione del parere entro quarantacinque giorni. Il Presidente del Consiglio dei ministri, che presiede la Cabina di regia per la determinazione dei Lep, valutato il contenuto dell’intesa della Conferenza unificata e del parere delle Camere, e comunque una volta decorso il termine di quarantacinque giorni per l’espressione del parere dei due rami del Parlamento, adotta il Dpcm, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Trasferimento funzioni
Il disegno di legge stabilisce i princìpi per il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, attinenti a materie o ambiti di materie riferibili ai Lep, che può avvenire soltanto dopo la determinazione dei Lep medesimi e dei relativi costi e fabbisogni standard. Per le funzioni relative a materie o ambiti di materie diverse da quelle riferibili ai Lep, il trasferimento può essere effettuato nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.
Sussidiarietà
La nuova distribuzione delle competenze tra Stato e regioni dovrà essere idonea ad assicurare il pieno rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Richiesta autonomia
È la regione, sentiti gli enti locali e secondo le modalità e le forme stabilite nell’ambito della propria autonomia statutaria, a deliberare la richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. La regione è dunque l’unico soggetto titolato ad avviare il procedimento per il regionalismo differenziato, subordinatamente alla consultazione degli enti locali.
La richiesta deliberata dalla regione va trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Quest’ultimo ha il compito di avviare il negoziato con la regione interessata ai fini dell’approvazione dell’intesa. All’avvio del negoziato si procede dopo che sia stata acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell’economia e delle finanze (si tratta di individuare le risorse finanziarie da assegnare). Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, il negoziato viene comunque avviato.
Materie
L’atto o gli atti d’iniziativa di ciascuna Regione possono riguardare una o più materie o ambiti di materie.
Intesa preliminare
Spetta al Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, approvare lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, il quale deve essere corredato da una relazione tecnica. Lo schema di intesa preliminare va immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata (la Conferenza Stato-città e autonomie locali e la Conferenza Stato-regioni si riuniscono, su convocazione del Presidente del Consiglio, per le materie di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane) per l’espressione del parere, da rendersi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Atti di indirizzo parlamentari
Dopo che la Conferenza unificata ha reso il parere e comunque una volta decorso il termine per la produzione del parere, lo schema di intesa preliminare viene immediatamente trasmesso alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari. Questi ultimi si esprimono al riguardo con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata. Valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo resi dai competenti organi parlamentari – e, in ogni caso, decorsi sessanta giorni –, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie predispongono lo schema di intesa definitivo, eventualmente al termine di un ulteriore negoziato con la Regione interessata, ove necessario.