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Politica
RdC addio, arriva Mia: il decreto integrale con tutte le novità. Esclusivo

  • Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, la MIA può essere richiesta da un componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza, ovvero, nel caso di nucleo familiare con componenti minorenni o con disabilità o con almeno sessant’anni di età, decorsi sei mesi dalla medesima data.

  • Tutti i soggetti, che accedono al sistema informativo di cui all’articolo 5, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo. L’INPS, per il tramite del sistema informativo della MIA, mette a disposizione dei centri per l’impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento della MIA, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all’autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall’accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

  • I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio. (verificare)

  • La mancata comunicazione dell’accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, quest’ultima ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

  • All’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero di lavoratori beneficiari della Misura di inclusione attiva – MIA”.

  • Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati al comma 3, l’erogazione del beneficio di cui all’articolo 1 è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell’articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 5.

  • I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha disposto la misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell’esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l’ordine di esecuzione di cui all’articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto.

  • Nel primo atto cui è presente l’indagato o l’imputato l’autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio di cui all’articolo 1.

  • Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 14 e 15 sono comunicati dall’autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all’INPS per l’inserimento nelle piattaforme di cui all’articolo 5 che hanno in carico la posizione dell’indagato o imputato o condannato.

  • La sospensione del beneficio di cui all’articolo 1 può essere revocata dall’autorità giudiziaria che l’ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l’hanno determinata. Ai fini del ripristino dell’erogazione degli importi dovuti, l’interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell’erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all’ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.

  • Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

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