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Politica
RdC addio, arriva Mia: il decreto integrale con tutte le novità. Esclusivo

Articolo 9

Offerta di lavoro congrua

 

  1. Ai fini del presente decreto, un’offerta di lavoro si intende congrua:

  2. ove sia coerente con le esperienze e le competenze professionali maturate, così come risultanti dal patto di servizio personalizzato ovvero come acquisite a seguito di attività formativa svolta nei percorsi conseguenti alla presa in carico;

  3. se riguarda una attività da svolgere all’interno del territorio della provincia di residenza o provincia limitrofa - versioni alternative: a) all’interno del territorio della provincia di residenza; b) in luogo di lavoro non distante più di 80 (altra distanza?) chilometri dal luogo di residenza;

  4. se si riferisce ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato, anche in somministrazione, di durata non inferiore a tre mesi;

  5. se si riferisce ad un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al sessanta per cento dell’orario a tempo pieno;

  6. la cui retribuzione non sia inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

  7. Nel caso in cui l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra i tre e i sei mesi, la MIA è sospesa, ove il reddito percepito sia superiore a tremila euro annui (proposta INPS). Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua ad essere erogato per il periodo residuo di fruizione, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 3.

  8. Articolo 10 Incentivi

     

    1. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari della MIA con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a

      8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nel caso di licenziamento del beneficiario della MIA effettuato nei trentasei mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2.

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