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RdC addio, arriva Mia: il decreto integrale con tutte le novità. Esclusivo

Di Alberto Maggi

Dal primo settembre il reddito di cittadinanza diventa Mia. Il testo integrale del decreto

Articolo 2 Beneficiari

 

  1. La MIA è riconosciuta, a richiesta, ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, o minorenne o con almeno sessant’anni di età.

  2. La MIA è, altresì, riconosciuta, nella misura ridotta di cui all’articolo 3, comma 3, al nucleo familiare, anche monocomponente nei limiti di cui al comma 6, lettera c), al cui interno non vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età.

  3. I nuclei familiari di cui ai precedenti commi devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  4. con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere cumulativamente:

  5. cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

  6. al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;

  7. residente in Italia;

  8. con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

  9. un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 7.200; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 (inps);

  10. un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 5. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 (INPS), sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell’ISEE (INPS), da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di MIA, di Reddito di Cittadinanza ovvero di misure regionali di contrasto alla povertà;

  11. un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di euro 150.000 (verifica con INPS), non superiore ad euro 30.000;

  12. un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000

    per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;

  13. con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

  14. nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei ventiquattro/trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

  15. nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il “Codice della navigazione”;

  16. per il richiedente della MIA, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell’articolo 8.