Politica
RdC addio, arriva Mia: il decreto integrale con tutte le novità. Esclusivo
Dal primo settembre il reddito di cittadinanza diventa Mia. Il testo integrale del decreto
Non ha diritto alla MIA il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 3, lettera b), n. 2), è pari a 1 per il primo componente adulto del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne che non usufruisce dell’assegno unico e universale come istituito dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, fino a un massimo di 2,1 ed ulteriormente elevato a 2,2 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. I componenti minorenni o maggiorenni che usufruiscono dell’assegno unico e universale non sono conteggiati nella scala di equivalenza e, per ciascuno di essi, è riconosciuto un importo mensile della MIA in misura fissa, pari ad euro
50. Non sono conteggiati, altresì, nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in cui si risiedono in strutture a totale carico pubblico.
Ai fini della MIA, il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ferme restando le seguenti disposizioni:
i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;
i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 30 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato o in unione civile ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, e non ha figli.
Nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al comma 3, lett. b), punto 2, non rilevano:
le erogazioni relative all’assegno unico e universale;
le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico della MIA, individuate nell’ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell’ambito territoriale;
le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico della MIA;
le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’ISEE sono dichiarati all’atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.
La MIA è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini
del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE.
Ai soli fini del presente decreto, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a sei mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell’arco del biennio per un periodo pari o superiore a dieci mesi anche non continuativi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco del biennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.