Politica

RdC addio, arriva Mia: il decreto integrale con tutte le novità. Esclusivo

Di Alberto Maggi

Dal primo settembre il reddito di cittadinanza diventa Mia. Il testo integrale del decreto

  • Non ha diritto alla MIA il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

  • Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 3, lettera b), n. 2), è pari a 1 per il primo componente adulto del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne che non usufruisce dell’assegno unico e universale come istituito dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, fino a un massimo di 2,1 ed ulteriormente elevato a 2,2 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. I componenti minorenni o maggiorenni che usufruiscono dell’assegno unico e universale non sono conteggiati nella scala di equivalenza e, per ciascuno di essi, è riconosciuto un importo mensile della MIA in misura fissa, pari ad euro

    50. Non sono conteggiati, altresì, nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in cui si risiedono in strutture a totale carico pubblico.

  • Ai fini della MIA, il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ferme restando le seguenti disposizioni:

  • i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;

  • i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;

  • il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 30 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato o in unione civile ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, e non ha figli.

  • Nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al comma 3, lett. b), punto 2, non rilevano:

  • le erogazioni relative all’assegno unico e universale;

  • le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;

  • le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico della MIA, individuate nell’ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell’ambito territoriale;

  • le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico della MIA;

  • le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;

  • le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

  • I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’ISEE sono dichiarati all’atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.

  • La MIA è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini

    del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE.

  • Ai soli fini del presente decreto, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a sei mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell’arco del biennio per un periodo pari o superiore a dieci mesi anche non continuativi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco del biennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.