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Politica
RdC, la verità sulla riforma. Il testo integrale: tutte le novità. Esclusivo
 
 
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subito dopo l’entrata in vigore della norma sul danno biologico, con il decreto ministeriale
12 luglio 2000 (GU Serie Generale n. 172 del 25.7.2000 Suppl. Ordinario n. 119).
Con il decreto ministeriale 23 aprile 2019 è stata approvata la nuova “Tabella di indennizzo
del danno biologico in capitale", da applicarsi dal 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, contestualmente all’entrata in vigore delle nuove
tariffe dei premi per la gestione Industria approvate con i decreti ministeriali 27 febbraio
2019, vale a dire la tariffa ordinaria dipendenti per le “sottogestioniindustria, artigianato,
terziario e altre attività, la tariffa per il settore navigazione e la tariffa per gli artigiani),
mentre è rimasta in vigore quella del danno biologico in rendita approvata con il citato
decreto 12 luglio 2000.
La costruzione tecnica della tabella del danno biologico in capitale, di cui al decreto
ministeriale 23 aprile 2019, è partita dal presupposto dell’invarianza del valore del punto
base unitario annuale definito nel 2000 e a partire da tale punto base, è stato calcolato il
nuovo Punto Inail in valore capitale, utilizzando la speranza di vita desunta dalle nuove
tavole di mortalità approvate con il decreto ministeriale 22 novembre 2016.
Il valore unitario del Punto base Inail nelle tabelle del 2000 è stato determinato attraverso
il riferimento al cosiddetto “metodo del triplo della pensione socialein linea con i criteri
utilizzati dai Tribunali italiani.
In proposito il valore dell’assegno sociale stabilito nel 1999 era pari a circa 500.000 lire,
corrispondenti a 258 euro, mentre per l'anno 2022 è pari a 469,03 euro mensili, per 13
mensilità. Ciò premesso, si osserva che nonostante le rivalutazioni di legge operate nel
tempo il valore del Punto Inail risulta oggi disallineato rispetto al valore dell’importo
dell’assegno sociale utilizzato quale parametro per un congruo indennizzo. Con la norma
si provvede ad aggiornare il Punto Inail parametrandolo a tre volte il valore dell’assegno
sociale per il 2022, mentre vengono utilizzate per lo sviluppo delle due tabelle le più recenti
basi tecnico-demografiche e attuariali elaborate dall’Inail e approvate con il decreto
ministeriale 22 novembre 2016.
Dal Punto Inail calcolato sull’importo aggiornato dell’assegno sociale derivano i nuovi
valori della Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale e della Tabella di
indennizzo del danno biologico in rendita, come da allegati 1 e 2.
 
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Il comma 2 specifica che i successivi adeguamenti delle tabelle di cui al comma 1 saranno
approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su delibera del
consiglio di amministrazione dell'Inail, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Il comma 3 individua i maggiori oneri per l’attuazione
della misura che sono individuati in dettaglio nella relazione tecnica.
Di seguito, si riporta la tabella di cui all’allegato 1:
 
 
 
E la tabella di cui all’allegato 2:
 
 
 
 
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L’articolo 22 concerne la sorveglianza sanitaria dei lavoratori domestici, individuati dalla
legge 2 aprile 1958 n. 339. I lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, infatti, sono
soggetti, qualunque sia la durata delle prestazioni, all'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, disciplinata dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche se le lavorazioni eseguite non
rientrano fra quelle previste dall’articolo 1 del medesimo testo unico (D.p.r 1124/1965).
L’assicurazione è attuata mediante il versamento all’Inps di contributi su base trimestrale;
tali contributi comprendono anche la quota dovuta all’Inail e consentono, così, al
lavoratore domestico di ottenere, al contempo, le prestazioni infortunistiche e
pensionistiche, in presenza delle condizioni richieste dalla legge.
Sebbene tale categoria sia coperta dalla tutela assicurativa, la stessa non è soggetta alla
disciplina in materia di salute e sicurezza e non risulta attualmente previsto alcun
adempimento ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.
Ai fini di una più accentuata tutela delle lavoratrici e dei lavoratori della categoria, la
disposizione in esame prevede che il lavoratore domestico possa richiedere di essere
sottoposto alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del citato decreto legislativo, alle
strutture territoriali dell’INAIL che vi provvedono con proprie risorse, senza oneri a carico
dei datori di lavoro.
Il comma 1 definisce il perimetro applicativo della nuova previsione legislativa,
individuando quali destinatari gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera,
continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro,
con retribuzione in denaro o in natura e demanda ai servizi territoriali dell’Istituto la
relativa competenza, senza prevedere alcun onere a carico dei datori di lavoro.
Il comma 2 demanda la disciplina della tempistica e delle modalità tecniche della
sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 ad un intervento regolamentare successivo
mediante l’adozione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente previsione,
di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero
della salute.
Einoltre prevista nel medesimo comma 2 l’inapplicabilità degli articoli 25 “Obblighi del
medico competente”, 39 “Svolgimento delle attività del medico competentee 40 “Rapporti del medico
 
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competente con il Servizio sanitario nazionaledel decreto legislativo 81 del 2008, in quanto
incompatibili con la disciplina del lavoro prestato in ambito domestico.
Appare, a tal fine, utile riportare che nel quinquennio 2017-2021 sono stati denunciati n.
24.989 infortuni di cui 58 con esito mortale e n. 1208 malattie professionali, mentre
nell’arco temporale gennaio – novembre 2022 (dati provvisori) sono stati denunciati n.
4073 infortuni di cui n. 11 con esito mortale e n. 247 malattie professionali.
I rischi che possono essere presenti nell’ambiente domestico sono vari; in particolare, la
cura della casa e l’assistenza quotidiana a persone non autonome o disabili comportano
frequenti sforzi fisici che possono essere dannosi per la schiena, movimenti ripetuti e
assunzione di posture incongrue che possono portare alla comparsa di disturbi
muscoloscheletrici. Pertanto, tra tutti i fattori di rischio sopra elencati, il rischio
biomeccanico sembra essere quello più consistente e per il quale appare necessario
instaurare una mirata sorveglianza sanitaria.
L’articolo 23 dispone l’adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità
erogato dall’Inail, attualmente pari a 268,37 euro, istituito dall’articolo 180 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che all’articolo 181 ne ha previsto il
finanziamento attraverso un’addizionale pari all'1 per cento sui premi e contributi
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L’addizionale è dovuta da tutti i datori di lavoro tenuti all’obbligo assicurativo ed è riscossa,
insieme ai premi assicurativi, dall’Inail che provvede poi ad erogare l’assegno agli aventi
diritto (fino al 31 marzo 1979 era erogato dall’Associazione nazionale mutilati ed invalidi
del lavoro). I requisiti per fruire della prestazione economica in argomento sono indicati
dall’articolo 10, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 248, come modificato dall’articolo
13-bis, comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:
a) grado di inabilità non inferiore al 34% riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate
al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 per infortuni sul lavoro
verificatisi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006;
b) grado di menomazione dell'integrità psicofisica superiore al 20%, riconosciuto
dall’Inail secondo le tabelle di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000 per gli infortuni
verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007;
 
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c) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione
obbligatoria al lavoro;
 
d) impossibilità di fruire del beneficio dell’assunzione obbligatoria.
Si tratta di una particolare prestazione integrativa della rendita, la cui funzione è quella di
compensare in parte gli invalidi del lavoro che non possono godere del beneficio
dell’assunzione obbligatoria. Per questo motivo l’assegno cessa con il raggiungimento
dell’età pensionabile.
L’età “non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione
obbligatoria al lavoroinizialmente fissata a 55 anni è stata poi elevata a 65 anni, a seguito
dell'articolo 3, sesto comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127 che ha abolito i limiti di
età per la partecipazione ai concorsi pubblici.
Per effetto degli adeguamenti dell’età pensionabile disposti dalla normativa sopravvenuta,
il limite di età di cui alla legge n. 248 del 1976 deve essere rapportato attualmente a 67 anni
e per il futuro adeguato all’età pensionabile stabilita dal legislatore.
Ciò al fine di evitare la cessazione dell’erogazione dell’assegno prima del raggiungimento
dell’età pensionabile, alla quale è parametrata la possibilità di assunzione obbligatoria.
L’articolo 24 prevede disposizioni per il funzionamento dell’INAIL, in considerazione
delle funzioni connesse all’incremento delle prestazioni erogate, all’estensione della tutela
assicurativa degli insegnanti e degli alunni delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine
e grado, all’ampliamento della sorveglianza sanitaria ai lavoratori domestici, al
potenziamento degli interventi di prevenzione e sicurezza nei lavori e nelle attività a rischio
connesse agli interventi PNRR (sui quali Inail interviene con accordi con i grandi gruppi
industriali ai sensi dell’articolo 20 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con legge 29
giugno 2022, n. 79).
Il comma 1 attribuisce all’INAIL la facoltà di procedere al reclutamento, mediante
concorsi pubblici o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con
contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° ottobre 2023, in aggiunta alle vigenti
facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un
contingente di 280 unità di personale, con qualifica di dirigente medico di primo livello
 
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nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro, di 40 unità di personale da
inquadrare nell’area dei professionisti di primo livello, di 35 infermieri e di 190 unità di
personale da inquadrare nell’Area dei funzionari.
Il comma 2 persegue l’obiettivo di equiparare il personale medico INAIL alle
corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario Nazionale. Al riguardo, si rappresenta che
analoga operazione è stata già compiuta per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e
dell’AIFA, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 3 del 2018, come modificato dai commi 375 e
376 della legge n. 145 del 2018. I Medici dipendenti dagli EPNE e, in particolare, dagli
Istituti di rilievo cruciale per la Sanità del paese come INAIL e INPS, sono collocati nel
comparto contrattuale della Dirigenza delle Funzioni Centrali dal CCNQ Aree e Comparti
del 13 luglio 2016. Il CCNL, triennio 2016-2018, li ha collocati all’interno della sezione
dedicata ai Professionisti. Vista la sostanziale coincidenza di ruolo, funzioni e attività di
questo personale medico con l’omologo del SSN, già l’accordo attuativo dell’articolo 94
del CCNL 11 ottobre 1996 assicurava, sotto il profilo della valenza della funzione “… una
sostanziale omogeneità di trattamento rispetto al personale medico degli altri settori, ivi
compreso in primo luogo quello del Servizio sanitario nazionale, tenendo anche conto
delle esperienze maturate e delle realtà presenti nei contesti di riferimento nazionali ed
europei”. In ottemperanza a tale proponimento, sono stati fin da allora previsti istituti
normativi sovrapponibili a quelli del D. Lgs. 502/1992. Del resto, l’articolo 13 della L.
222/1984, esplicitamente prevede che “Al personale medico degli enti previdenziali si
applicano integralmente gli istituti normativi previsti per i medici dalle norme di cui
all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833”. Le previsioni contrattuali sono state
confermate dalle discipline successive, ivi incluso il CCNL 2016-2018, la cui dichiarazione
congiunta n. 11, prevede che “con riferimento al personale dell’area medica degli enti
pubblici non economici di cui alla sezione III, titolo III, capo II, le parti esprimono
l’auspicio che, nei confronti di detto personale, sia possibile applicare, anche in forma
sperimentale, istituti e disposizioni previste per i medici del servizio sanitario nazionale,
nell’ambito degli strumenti di regolazione attivabili presso gli enti, nel rispetto del presente
CCNL e delle relazioni sindacali da questo previste”. La vigente disciplina contrattuale
 
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conferma inoltre quanto già previsto da tutte le precedenti in ambito di esercizio di attività
libero professionale intramuraria (art. 100, comma 2, lettera b).
Nel sistema italiano di Welfare, l’Inail riveste un ruolo di primissimo piano per qualità e
ampiezza del contributo offerto a garanzia della prestazione sanitaria e socio-sanitaria;
tutela assicurativa, prestazioni socio-sanitarie a sostegno del reddito, assistenza, cura,
riabilitazione, reinserimento lavorativo, ricerca, leadership tecnica, culturale e
organizzativa nella attuazione delle politiche di prevenzione: questi e altri ancora sono gli
ambiti della sua azione, garantita da un organico di 668 medici funzionari, distribuiti in
unità territoriali a presidio di ogni Provincia, in un sistema largamente integrato con quello
sanitario regionale. L’Istituto assicuratore pubblico svolge, dunque, un ruolo socio-
sanitario centrale nel Paese, integrando molte funzioni essenziali al Sistema Sanitario, tra
cui la stessa tutela assicurativa pubblica dei suoi operatori. Si tratta di Medici dipendenti
pubblici con un profilo professionale, obblighi deontologici, formativi e assicurativi in
tutto e per tutto identici a quelli dei colleghi del SSN. Il reclutamento del medico EPNE
avviene con pubblico concorso, ai sensi del DPR 483/97, o con conferimento di incarico
di responsabilità di Struttura Complessa, ai sensi del DPR 484/97, come per il SSN
(peraltro, Il DPR 484/97 riconosce l’equipollenza del servizio prestato in INAIL con
quello prestato presso il Servizio Sanitario Nazionale). I medici EPNE sono vincolati ai
medesimi obblighi di formazione continua (ECM) e alla medesima disciplina della attività
libero-professionale dei colleghi del SSN; unici tra tutti profili professionali EPNE, i
medici sono tenuti a un orario di lavoro di 38 ore settimanali in assoluta coincidenza con
le previsioni proprie della dirigenza medica del SSN; nel SSN sono strutturate le attività di
Medicina Legale e del Lavoro che svolgono funzioni specialistiche per natura identiche a
quelle del medico EPNE e che richiedono un identico percorso universitario di
formazione (Laurea in Medicina e Chirurgia e successiva Scuola di Specializzazione); sono
previsti incarichi di direzione di struttura semplice e complessa, adeguamento della
indennità di posizione al compimento del quinto anno e quindicesimo anno di servizio
come nel SSN. È altresì un fatto, tuttavia, che le figure professionali sulle quali si incardina
l’azione sociosanitaria dell’Ente ricevano un inquadramento contrattuale difforme e non
 
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paritetico rispetto ai colleghi del SSN, incoerente pure rispetto alle previsioni della legge
di riordino del 1978.
Nel corso del periodo emergenziale si sono susseguiti gli interventi normativi a sostegno
delle strutture e del personale del SSN che non si riverberano sulla sezione EPNE e
finiscono con il divaricare il differenziale salariale. In attuazione di quanto previsto dalle
disposizioni sopra richiamate, il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale dell’Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, ha dettato specifica disciplina
per i predetti dirigenti. Alla luce di quanto precede, in linea con l’equiparazione già
effettuata nei confronti dei dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell’AIFA,
appartenente al medesimo comparto di contrattazione del personale medico INAIL, con
la presente norma si estende, a quest’ultimo personale, l’applicazione integrale degli istituti
normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale.
L’articolo 25 dispone, al comma 1, l’incremento del Fondo nuove competenze, di cui
all’articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il comma 2 prevede che mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finanziate
le intese sottoscritte a decorrere dal 2023 ai sensi del comma 1 del citato articolo 88 del
decreto-legge n. 34 del 2020. Le intese sono volte a favorire l’aggiornamento della
professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Con le risorse
del Fondo è finanziata parte della retribuzione oraria, nonché i contributi previdenziali e
assistenziali dell’orario di lavoro destinato ai percorsi formativi, secondo quanto previsto
dal decreto interministeriale di cui all’articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
L’articolo 26 dispone, al comma 1, l’integrazione del Fondo nazionale per le politiche
migratorie, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di un importo
pari a euro 2.427.740 per l’anno 2023.
Il D.P.C.M. del 28 marzo 2022, che disciplina la protezione temporanea in Italia per le
persone fuggite dall’Ucraina a causa dell’invasione russa e arrivate in Italia, ha previsto,
all’art. 8 (Disposizioni finali e finanziarie) “che agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art.
2, commi 3 e 4, pari a complessivi € 2.427.740,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di
 
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cui € 2.132.200,00 annui relativi al comma 3 ed € 295.540,00 annui relativi al comma 4, si
provvede, a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all’art. 45 del TUI”.
A tal proposito, si specifica che il capitolo di spesa n. 3783 denominato “Fondo nazionale
per le politiche migratorie”, di cui risulta titolare la Direzione Generale dell'immigrazione
e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, riceve una
dotazione finanziaria annua pari ad € 10.000.000,00. La norma si riferisce alla copertura
degli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 2, commi 3 e 4, dello stesso D.P.C.M. del 28
marzo 2022 con cui vengono disciplinate le modalità del rilascio del permesso di soggiorno
di durata annuale agli sfollati provenienti dall’Ucraina da parte del Questore del luogo in
cui la persona è domiciliata, ai fini della protezione temporanea degli stessi.
L’articolo 27 incide sulla dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto
pubblico. Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, all’articolo 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in
materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico”, ha
introdotto il c.d. “bonus trasporti”, quale misura di sostegno al reddito e di contrasto
all’impoverimento delle famiglie conseguente alla crisi energetica globale. L’articolo 27 del
decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre
2022, n. 142, ha modificato il suddetto articolo 35, aumentando il precedente
finanziamento a 180 milioni di euro per l'anno 2022. L’articolo 12 del decreto-legge 23
settembre 2022 n. 144 ha rifinanziato il Fondo destinato all’erogazione del bonus trasporti
con l’incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l’anno 2022. Infine, l’articolo 3,
comma 14, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha limitato la disponibilità complessiva del Fondo bonus
trasporti, con la riduzione di 50 milioni, portando, in definitiva, l’ammontare del fondo in
questione a 140 milioni.
Alla data del 1° marzo 2023, a fronte di 2461 istanze pervenute al 28 febbraio 2023, è stata
riscontrata la legittimità di 1834 richieste di rimborso, per una spesa di euro 142.715.342,05,
di cui 70.273.044,48, già liquidate (decreto direttoriale n. 40/275 del 19 ottobre 2022,
decreto direttoriale n. 40/326 del 15 novembre 2022, decreto direttoriale n. 40/393 del 07
dicembre 2022). Risultano, peraltro, in fase di istruttoria n. 3 ulteriori istanze, per un onere

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