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Politica
RdC, la verità sulla riforma. Il testo integrale: tutte le novità. Esclusivo



1. Al fine di consentire l’attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari della
Garanzia per l’inclusione, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e
per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da
parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo
della Garanzia per l’inclusione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa - SIISL. Il Sistema
informativo consente l’interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti
accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono alle finalità di cui all’articolo 1.
2. Nell’ambito del Sistema informativo opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari
della Garanzia di Inclusione. I beneficiari della misura attivabili al lavoro, secondo quanto
previsto dal comma 5, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a
informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di
orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva
del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo
stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato. La
piattaforma agevola la ricerca di lavoro, l’individuazione di attività di formazione e
rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività, tenendo
conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali
pregresse del beneficiario, dall’altra della disponibilità di offerte di lavoro, di corsi di
formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la
protezione dei dati personali, l’INPS, l’ANPAL, di concerto con il Ministro della giustizia,
 
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con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’università e della ricerca,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle
piattaforme e sono individuate misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati,
nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di
conservazione dei dati.
4. Per la realizzazione delle finalità indicate ai commi che precedono, all’articolo 13,
comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera d-bis) è aggiunta
la seguente: ‹‹d-ter): Piattaforma digitale per l’inclusione sociale e lavorativa per la presa in
carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa
con i sistemi informativi regionali del lavoro.».
 
Articolo 6
(Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa)
 
1. I nuclei familiari beneficiari della Garanzia per l’inclusione, una volta sottoscritto il patto
di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione
sociale o lavorativa. Il percorso viene definito nell’ambito di uno o più progetti finalizzati
a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.
2. La valutazione multidimensionale di cui all’articolo 4, comma 5, primo periodo, è
effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune o dell’Ambito
territoriale sociale. Ove necessario, la valutazione multidimensionale è svolta attraverso
una equipe multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti
alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l’impiego, la
formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l’istruzione.
3. Nei casi di cui all’articolo 4, comma 5, secondo periodo, viene sottoscritto un patto di
servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150. Il patto di servizio personalizzato può essere coordinato con i percorsi formativi
 
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previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di
cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza.
4. Sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività
formative, di lavoro, di servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017,
n. 40, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto
di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, tutti i componenti il nucleo
familiare, maggiorenni ovvero anche minorenni, che abbiano assolto il diritto dovere
all’istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o che ne
siano prosciolti, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, ferma
restando, per il componente con disabilità, la possibilità di richiedere l’adesione volontaria
a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e
all’inclusione sociale. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Garanzia di
Inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni, nonché
i componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni
iniziativa di collocamento mirato, e i componenti affetti da patologie oncologiche.
Possono, altresì, essere esonerati dagli obblighi previsti dal presente articolo, i componenti
con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di
età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza.
Per lo svolgimento del servizio civile universale, possono essere riservate quote
supplementari nei relativi bandi di selezione di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n.
40, anche in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo citato. Nell’ipotesi in cui il percettore della Garanzia per l’inclusione è ammesso
a svolgere il servizio civile universale, il beneficio economico di cui all’articolo 3 concorre
all’importo massimo dell’assegno mensile percepito ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 6 marzo 2017, n. 40.
5. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui alla
legge 6 giugno 2016, n. 106. L’attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da
parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a
livello comunale o di Ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle
 
 
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equipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno,
attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono stabilire che la
sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del
beneficiario della Garanzia per l’Inclusione attivabile al lavoro, sia effettuata presso i
soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il sistema informativo di cui all’articolo
5.
7. I servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
8. Una quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo
1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali
delle Regioni, concorre al potenziamento degli interventi e dei servizi, di cui all’articolo 7
del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di
istituzione della Garanzia di Inclusione, anche ai beneficiari di tale misura. A tale fine, è
destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l’anno 2023, a 614
milioni di euro per il 2024 e pari a 617 milioni a partire dal 2025, inclusivi delle risorse
riservate al contributo assistenti sociali già disciplinato dall’articolo 1, comma 797 e
seguenti, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020.
9. Per le finalità di cui al comma 8, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si
definiscono i criteri di riparto del relativo Fondo e si approvano le linee guida per la
costruzione di Reti di servizi: applicazione alla Garanzia per l’Inclusione. Con il medesimo
decreto sono definite, altresì, le modalità di rendicontazione e di monitoraggio delle risorse
trasferite. Al fine di subordinare l’erogazione delle risorse all’effettivo utilizzo di quelle
precedentemente trasferite, all’articolo 89, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le
parole “n. 285,” sono aggiunte le seguenti: “nonché, a decorrere dall’anno 2024, su base
 
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regionale, del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1,
comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,”.
 
Articolo 7
(Controlli)
 
1. I controlli ispettivi sulla Garanzia per l’Inclusione sono svolti dal personale ispettivo
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’INPS e dal Comando Carabinieri per la tutela
del lavoro. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro può altresì avvalersi, a tal fine e previa
stipula di apposite convenzioni, della Guardia di finanza.
2. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell’attività di vigilanza sulla sussistenza di
circostanze che comportano la decadenza dal beneficio, nonché su altri fenomeni di
violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, il personale ispettivo dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma
analitica che aggregata, trattate dall’INPS, già a disposizione del personale ispettivo
dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati
contenenti informazioni collegate ai requisiti e alle condizioni per accedere e conservare il
beneficio.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti
l’INL, l’INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie
di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le
misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.
4. Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei
beneficiari della Garanzia per l’Inclusione, che svolgono attività lavorativa in violazione
delle disposizioni legislative vigenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora,
con proprio decreto, sentito l’INL, un piano triennale di contrasto all’irregolare percezione
della Garanzia per l’Inclusione, contenente le misure di contrasto e la strategia dell’attività
ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire,
 
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nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni
territoriali.
 
Articolo 8
(Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare)
 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente
il beneficio economico di cui all’articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi
o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione
da due a sei anni.
2. L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se
provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del
mantenimento del beneficio, è punita con la reclusione da uno a tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per un delitto non
colposo che comporti l’applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione,
anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, comma 1, numeri da 1)
a 3), del codice penale, nonché all’applicazione con provvedimento definitivo di una
misura di prevenzione da parte dell’autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l’immediata
decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente
percepito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche in caso di sentenza
adottata ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle
previsioni dell’articolo 445, comma 1-bis. La decadenza è comunicata al beneficiario
dall’INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci
anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o
cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.
4. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma 3, qualora il condannato
abbia reso la dichiarazione ai sensi del comma 16, le decisioni sono comunicate dalla
cancelleria del giudice all’INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della
sentenza. In tutti gli altri casi di cui al comma 3, quando risulta dagli atti che il destinatario
del provvedimento giudiziale gode del beneficio di cui all’articolo 1, le decisioni sono

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