Fisco e Dintorni

Crediti d’imposta Ricerca & Sviluppo: sanatoria riaperta

È riaperta la sanatoria per i crediti d’imposta R&S e vale anche qualora il Fisco abbia già inviato gli atti di recupero. Abbiamo chiesto chiarimenti all’Avv. Matteo Sances.

È stato riaperto il termine per presentare l’istanza di riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo per gli anni 2015/2019.

Al riguardo, abbiamo chiesto chiarimenti all’Avv. Matteo Sances, il quale fa sapere che “Viene data nuovamente la possibilità di aderire alla sanatoria fino al 3 giugno 2025 alle imprese che hanno usufruito dei crediti d’imposta cosiddetti Ricerca & Sviluppo. Ciò comporta anche la contestuale rinuncia a eventuali contenziosi in essere oltre allungamento di due anni del termine di decadenza per l’emissione di eventuali atti di recupero per i crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017. Ricordiamo che la normativa è stata molto criticata in questi mesi e ha alimentato un notevole contenzioso anche per via della poca chiarezza delle norme e di interpretazioni non sempre lineari (si segnala ad esempio la sentenza 201/2024 della Corte Tributaria di Rimini riportata da Affaritaliani e che chiariva la non necessità di nuovi brevetti per giustificare il credito d’imposta: https://www.affaritaliani.it/rubriche/fisco_dintorni/credito-d-imposta-ricerca-e-sviluppo-anche-senza-brevetti-950514.html )”.

 

Continua l’Avv. SancesTale riapertura dei termini è stata introdotta con l’articolo 19 del Dl 14 marzo 2025 n. 25 pubblicato nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale. La norma prevede nuovamente, dunque, la possibilità di presentazione delle istanze di riversamento del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, da versare entro il 3 giugno 2025 o comunque in tre rate (Ricordiamo che in precedenza il termine ultimo per presentare la domanda scadeva il 31 ottobre 2024 e che dopo aver presentato la domanda si doveva effettuare il riversamento del credito compensato entro il 16 dicembre 2024 oppure in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali)”.

Infine”, conclude l’Avv. Sancessi sottolinea un’importante novità. Il comma 6 dell’art. 19 del Dl n.25/2025 prevede la possibilità di aderire anche per coloro che abbiano ricevuto già un atto di recupero e non lo abbiano impugnato (e dunque sia ormai definitivo) con l’unica condizione del pagamento in un’unica soluzione entro il 3 giugno 2025”.