Fisco e Dintorni

Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo anche senza brevetti

Per i giudici di Rimini non servono nuovi brevetti per giustificare il credito d’imposta ricerca e sviluppo. Secondo l’Avv. Sances “Le imprese sono confuse e tutto ciò crea danni al Paese, occorre maggior dialogo col Fisco”.

 

Con la sentenza 201/2024, depositata il 12 dicembre scorso, la Corte di Giustizia Tributaria di Rimini ha affrontato la questione relativa al riconoscimento del credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo – ossia del Dl 145/2013 – e in particolare dei presupposti richiesti dalla legge per poter ottenere tale agevolazione (sentenza disponibile su www.centrostudisances.it – sez. Documenti).

Ricordiamo che tale misura consiste in un credito d’imposta denominato appunto “ricerca e sviluppo” per favorire le spese in innovazione tecnologica, design e ideazione estetica ed è rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza o dalla loro dimensione.

Nel caso in questione, la società contribuente produceva infissi e grazie a tale credito d’imposta aveva sviluppato nuovi prototipi diretti al miglioramento delle caratteristiche costruttive e di montaggio degli infissi. Secondo l’Agenzia delle Entrate, però, tale attività non poteva usufruire della predetta agevolazione, in quanto non sufficientemente innovativa tanto è vero che l’azienda non aveva depositato alcun brevetto al riguardo.

A commento della sentenza è intervenuto l’Avv. Matteo Sances, il quale fa presente che “I giudici di Rimini hanno rigettato le contestazioni del fisco e ritenuto pienamente legittimo il credito d’imposta poiché sottolineano in sentenza che <<è coerente con la ratio legis, con la lettera della norma e con il principio di ragionevolezza, riconoscere la misura agevolativa anche per le spese sostenute per innovare beni, servizi, processi produttivi interni alla singola azienda>> e anche perché <<la norma non richiede la creazione di privative industriali, di brevetti…>>”.

La Corte tributaria di Rimini, quindi, chiarisce che la creazione di un brevetto per le attività oggetto del credito d’imposta non influisce sulla spettanza o meno dell’agevolazione. D’altronde, fa presente ancora l’Avv. SancesI giudici fanno presente in sentenza che <<se il Legislatore avesse inteso pretendere tali risultati avrebbe individuato appunto il presupposto della registrazione all’Ufficio Brevetti, prova inequivocabile della innovatività ed originalità del risultato in senso assoluto>>”.

Infine, segnala l’Avv. Sances che “Tali contestazioni sulla debenza o meno di questi crediti di imposta oltre a creare una profonda incertezza tra le imprese e a influire negativamente sul mercato evidenzia una grave mancanza di dialogo tra contribuenti e Fisco che non fa bene all’intero sistema Paese. Ricordo che qualche mese fa segnalavo la sentenza n.2794/22 della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Puglia che aveva annullato addirittura 8 MILIONI di euro di sanzioni Iva chiesti a una contribuente per errore e a nulla erano serviti i tentativi di dialogo con gli uffici (si veda articolo su ADNKRONOS)”.