Finanza

Codice etico CFA su rischio, compliance e performances

Abbiamo trattato ieri gli aspetti focali del Codice etico che il CFA Institute, l’associazione globale dei professionisti dell’investimento che detta gli standard di eccellenza professionale, diffonde fra i gestori patrimoniali, in termini di lealtà verso i clienti, obiettivi di investimento e attività di trading.

Torniamo oggi ad approfondire altri aspetti altrettanto importanti come la gestione del rischio, la compliance e l’assistenza ai clienti, per concludere con le performances e le comunicazioni alla clientela.

I principi stabiliti da CFA prevedono che i gestori sviluppino e mantengano regolamenti e procedure per assicurare che le proprie attività siano conformi a tutti i requisiti legali e normativi, nonché etici. Pertanto nomineranno un responsabile compliance incaricato di vigilare sul rispetto dei regolamenti e delle procedure, con la facoltà di investigare su eventuali reclami in merito alla condotta del gestore o del suo personale.

Inoltre devono assicurare che le informazioni sul portafoglio fornite ai clienti siano accurate e complete e fare in modo che sia ottenuta la conferma o la revisione di tali informazioni da parte di un terzo indipendente.

Altri aspetti sono la conservazione delle registrazioni per un periodo di tempo adeguato in un formato accessibile, l’impiego di personale qualificato e di risorse umane e tecnologiche sufficienti per verificare attentamente, analizzare, implementare e monitorare le decisioni e le attività di investimento.

Infine i gestori sono tenuti a redigere un piano di continuità aziendale in risposta a eventuali turbative periodiche sui mercati finanziari e per la ripresa delle attività aziendali (cosiddetta disaster recovery) e a determinare un processo di gestione del rischio a livello aziendale capace di identificare, misurare e gestire la posizione di rischio del gestore e degli investimenti, includendo le fonti, la natura e il grado di esposizione al rischio.

In termini di performance i gestori devono presentare informazioni corrette, accurate, rilevanti, puntuali e complete, né devono dichiarare il falso in relazione ai singoli portafogli o alla propria società.

Per valutare le partecipazioni dei clienti devono utilizzare prezzi di mercato equi e applicare, in buona fede, metodi per determinare il valore equo dei titoli ove non sia disponibile una quotazione di mercato da parte di un terzo indipendente.

Le comunicazioni ai clienti devono essere veritiere, accurate, complete e comprensibili e presentate in un formato tale da consentire un’efficace trasmissione delle informazioni, includendo qualsiasi fatto rilevante relativo ai gestori stessi, al rispettivo personale, agli investimenti o al processo di investimento.

In particolare vanno sottolineati i conflitti di interesse generati da rapporti con broker o altri soggetti, altri conti dei clienti, strutture delle commissioni e altre questioni rilevanti, le azioni regolamentari o disciplinari intraprese nei confronti del gestore o del suo personale in relazione alla condotta professionale, fino a specifici dettagli sul processo di investimento, le informazioni sui periodi di lock-up, le strategie, i fattori di rischio, l’uso di strumenti derivati e il ricorso alla leva finanziaria.

Altro punto delicato che va comunicato con chiarezza sono le commissioni di gestione e altri costi di investimento addebitati agli investitori, compresi i costi inclusi nelle commissioni e la metodologia per il loro calcolo, fino all’importo di eventuali “soft commission” o servizi di ricerca non separatamente remunerati (cosiddetti bundled), beni o servizi ricevuti a fronte di tali pagamenti e modalità a beneficio della clientela.

Inoltre la comunicazione deve comprendere in maniera tempestiva e regolare l’andamento degli investimenti dei clienti, i metodi di valutazione adottati nelle decisioni di investimento e nella valorizzazione delle partecipazioni dei clienti, i regolamenti in materia di voto degli azionisti e sull’allocazione delle operazioni, fino agli esiti della revisione o dell’audit del fondo o di un conto e le variazioni significative a livello di personale o a livello organizzativo che interessano il gestore tenendo conto dei processi di gestione del rischio.

Paolo Brambilla