Fisco e Dintorni

Società Sportive e ASD: benefici anche senza MOD. EAS

Recente sentenza della Corte Tributaria della Lombardia chiarisce che il mancato invio del modello Eas non fa cadere le agevolazioni. Per Partite Iva Nazionali “Finalmente la sostanza prevale sulla forma, tali adempimenti non possono danneggiare il mondo delle associazioni”.

 

Con sentenza n.667 depositata il 7.03.2025 i giudici della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado della Lombardia, hanno affermato che non esiste l’automatica decadenza delle agevolazioni per le associazioni sportive che non presentano il modello Eas all’Agenzia delle Entrate (sentenza disponibile su www.partiteivanazionali.it – sez. Documenti).

Raggiunto presso gli studi televisivi di Antenna Sud, interviene il Pres. di Partite Iva Nazionali, il Cav. Antonio Sorrento, il quale fa presente che “Da anni sosteniamo che il mondo delle associazioni non può essere bloccato da meri adempimenti formali e quindi siamo lieti di vedere che anche la giurisprudenza stia andando verso questa direzione. Ringrazio dunque i professionisti di PIN Lombardia per aver segnalato questa sentenza. In ogni modo, seppur il modello Eas oggi non sia più previsto per le ASD e SSD – in quanto il DLgs. 120/2023 ha stabilito che le associazioni e società iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche non sono più tenute alla presentazione del modello EAS – ciò non vuol dire che il problema sia risolto per gli anni passati che possono essere oggetto di controlli fiscali. Inoltre, ciò non vuol dire che tale pronuncia non possa essere importante anche per altri enti del terzo settore che ad oggi sono ancora tenuti alla presentazione del predetto modello”.

Alla luce delle predette dichiarazioni, si ritiene opportuno segnalare i fatti.

L’Agenzia delle Entrate di Lecco aveva recuperato a tassazione i redditi dichiarati da una società sportiva, assoggettandoli al regime di imposizione fiscale ordinario, dopo aver verificato la mancata trasmissione del modello Eas previsto dall’articolo 30 del Dl 185/2008 (convertito in legge 2/09).

I giudici milanesi, quindi hanno dichiarato che si tratta di un mero adempimento formale, non rilevante ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolativo previsto per le associazioni e le società sportive, in quanto ciò che conta realmente è che l’ente svolga le attività conformi alle finalità statutarie.