Affari Europei
Migranti, schiaffo Ue all'Italia: "Le regole non cambiano, niente relocation"
Corte Ue: "La crisi sui migranti non cambia le regole, il Paese d'arrivo è competente per le richieste d'asilo"
Migranti, Corte Ue: Paese primo arrivo competente delle domande d'asilo
Anche in caso di "crisi migratoria", lo Stato europeo in cui i migranti arrivano è competente per l'esame delle richieste di asilo: lo ha stabilito la Corte europea di giustizia con una sentenza su un caso riguardante la Croazia e la Slovenia ma che interessa da vicino anche l'Italia, Paese in prima linea nella attuale crisi migratoria. Secondo il regolamento di Dublino, che norma il diritto di asilo in Ue, ricorda la Corte, in caso di passaggio illegale delle frontiere il Paese competente non può essere quello in cui la domanda viene presentata (in questo caso la Slovenia) ma il primo in cui i migranti sono giunti (la Croazia).
Bocciata la Croazia ma è uno schiaffo anche all'Italia
Il caso riguardava un cittadino siriano e due famiglie afghane che nel 2016 avevano varcato senza visto la frontiera fra Croazia e Serbia; il trasporto era organizzato dalle autorità croate perché presentassero la richiesta di asilo in altri Paesi Ue. Il cittadino siriano presento' la richiesta in Slovenia, e le famiglie afghane in Austria. I due Paesi hanno respinto la richiesta che doveva -secondo il regolamento di Dublino- essere presentata in Croazia, Paese di primo arrivo. I richiedenti asilo hanno allora presentato un ricorso ma la Corte oggi ha dato loro torto: "L'attraversamento di una frontiera in violazione dei requisiti imposti dalla normativa applicabile nello Stato membro interessato, deve necessariamente essere considerato illegale ai sensi del regolamento Dublino III", si legge nella sentenza.
Le consegueneze dela sentenza sull'Italia
Inoltre, si legge nel dispositivo, la nozione di "attraversamento irregolare di una frontiera" abbraccia anche la situazione in cui uno Stato ammetta nel proprio territorio cittadini di un Paese non Ue invocando ragioni umanitarie e derogando ai requisiti di ingresso in linea di principio imposti ai cittadini di Paesi non Ue". L'unica eccezione al trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato competente di primo arrivo, si legge ancora nella sentenza, può essere prevista "se, a seguito del'arrivo di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di Paesi non Ue intenzionati ad ottenere una protezione internazionale, esiste un rischio reale che l'interessato subisca trattamenti inumani o degradanti in caso di realizzazione di tale trasferimento". In un'altra sentenza pubblicata oggi, la Corte stabilisce poi che la richiesta di trasferimento nel Paese competente di primo arrivo deve essere presentata dal Paese in cui è invece stata presentata la richiesta di asilo entro tre mesi, altrimenti non vale. In questo caso la sentenza riguarda un cittadino eritreo sbarcato in Italia che ha chiesto asilo in Germania, che ha però chiesto il trasferimento in Italia oltre il termine dei tre mesi.