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L'avvocato del cuore
Matrimonio tra minorenni in Italia, come ottenere le autorizzazioni?

“Gentile Avvocato, ci chiamiamo Matteo e Francesca, abbiamo 17 e 16 anni. Siamo felicemente fidanzati e da qualche tempo abbiamo un sogno comune: trasferirci in Francia, in Provence, e, con i nostri risparmi, acquistare un terreno e avviare un’impresa vinicola. Vorremmo farlo subito, anche lasciando la scuola, ma i nostri genitori sono assolutamente contrari. Non ce la facciamo più e non vogliamo aspettare di compiere 18 anni per poter decidere da soli. Se ci sposassimo ora? Sarebbe semplice, poi, ottenere ciò che vogliamo? Grazie dell’aiuto.”

Cari ragazzi, prima di rispondere alle Vostre domande, mi sembra doveroso spiegarVi alcune cose. Dovete sapere che la legge stabilisce una serie di condizioni necessarie per contrarre validamente il matrimonio; la prima tra queste è l’età: i minori di età - cioè che non abbiano compiuto 18 anni - non possono sposarsi. La “mancanza” della maggiore età, in caso di matrimonio è considerata addirittura come incapacità giuridica, non potendosi in linea generale ritenere il minore capace di diventare titolare del rapporto che ne deriverebbe.

Immagino che Voi, nel pieno della Vostra romantica adolescenza, penserete, come è giusto che sia, che tutto si risolva nella famosa formula del rito cattolico “Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita”. Ma, con questo atto solenne, i nubendi/coniugi assumono, anche e soprattutto, reciproci e precisi obblighi, personali e patrimoniali: fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia. Ecco perché l’ordinamento vuole evitare che un atto personalissimo come il matrimonio possa essere assunto con leggerezza prima di aver compiuto 18 anni.

È anche vero, comunque sia, che la legge prevede eccezionalmente la possibilità che, per gravi motivi, minori che abbiano compiuto almeno 16 anni, siano ammessi al matrimonio. L’intero iter, però, non è così “semplice”, come forse speravate. Innanzitutto, ciascuno di Voi dovrà attivare un procedimento di cosiddetta “volontaria giurisdizione”, davanti al competente Tribunale per i Minorenni. I Giudici che si occuperanno di emettere, eventualmente, il decreto di ammissione al matrimonio, che attruibuisce l’emancipazione di diritto, prima di farlo sono tenuti a: - valutare la maturità psicofisica del minore; - valutare la fondatezza delle ragioni dichiarate nella richiesta; - sentire il Pubblico ministero; - sentire i genitori o il tutore.

Quanto ai due fattori di valutazione, Vi preciso che il Tribunale non li considera in modo alternativo, non sono cioè sufficienti da soli, ma devono essere entrambi accertati, ovviamente, in positivo. Il primo, la maturità psicofisica, va intesa come reale consapevolezza del minore riguardo alle responsabilità che si assumono con il matrimonio. Il secondo, le ragioni della richiesta, invece, devono consistere in dei motivi gravi che giustificherebbero potenzialmente la pretesa di sposarsi. Storicamente, la situazione più ricorrente era la seduzione e conseguente gravidanza della ragazza ultra-sedicenne, che chiedeva quindi un vero e proprio “matrimonio riparatore”.

Oggi, neppure questa circostanza legittima al matrimonio prima dei 18 anni. Inoltre, per quanto, probabilmente, Voi siate in grado di comprendere le conseguenze del matrimonio, dubito che qualsiasi Giudice potrà valutare come “gravi” le motivazioni alla base della Vostra richiesta di sposarVi. Anzi, arrivare ad affermare che si è disposti a interrompere l’istruzione, lasciando la scuola prima del termine delle superiori, verrebbe, con ogni probabilità, visto negativamente.

Capirete anche che i Vostri genitori, dovendo essere sentiti dal Giudice, farebbero presente come non sia sicuramente “la fine del mondo” posticipare di uno o due anni la Vostra aspirazione lavorativa (atteso che rimanga tale). In ogni caso, anche nell’ipotesi che otteniate una pronuncia favorevole, i Vostri genitori o il Pubblico Ministero potrebbero sempre reclamare il provvedimento di ammissione al matrimonio in Corte d’Appello. E, se pure, in astratto, non ci fosse nessun reclamo, rendendo quindi il decreto definitivamente efficace, c’è un ulteriore “passo” processuale che dovreste compiere per poter, anche da sposati, trasferirVi in Francia e acquistare un terreno.

Con l’emancipazione di diritto derivante dall’ammissione al matrimonio, infatti, Voi acquistate solo la capacità di compiere atti che non eccedano l’ordinaria amministrazione; per quelli straordinari, invece, Vi verrà nominato un curatore, che Vi consigli e assista nel compimento di atti, come, appunto, l’acquisto di un determinato bene. E ancora, pur con l’eventuale consenso del curatore (che, al contrario, potrebbe frapporre un rifiuto), è necessaria l’ulteriore l’autorizzazione del giudice tutelare al compimento di quello specifico atto. In conclusione, cari Matteo e Francesca, adesso che sapete cosa bisogna fare per (tentare di) ottenere “subito” quello che volete, a Voi la scelta e le conseguenze, anche affettive, di ciò farete. Ma la vera domanda Ve la faccio io: i soldi per fare tutto ciò che volete, dove li prendete? I Vostri risparmi possono mai bastare?

*Studio legale Bernardini de Pace

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