Sas, l’azienda ha debiti e non fa utile: come revocare il socio accomandatario - Affaritaliani.it

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Sas, l’azienda ha debiti e non fa utile: come revocare il socio accomandatario

di Avv. Andrea Gazzotti*

"Sono socio accomandante della società di famiglia, insieme a mia sorelle. Non percepisco ormai da tempo alcun utile. Cosa possa fare?"

Gentile Avvocato, sono socio accomandante della società di famiglia, insieme a mia sorella e a mia madre che riveste il ruolo di unica socia accomandataria e amministratrice. Ho recentemente scoperto che la società ha molti debiti e che non sono state presentate le dichiarazioni dei redditi, né sono stati fatti i bilanci: non percepisco ormai da tempo alcun utile. Cosa possa fare? 

La società in accomandita semplice è una particolare forma di società di persone. Ha la sua peculiarità principale nella presenza di due diverse categorie di soci: i soci accomandatari e i soci accomandanti. Questi ultimi sono solo “soci di capitale”, mentre i primi hanno anche la rappresentanza della società e svolgono il ruolo di amministratori.

La legge prevede, agli artt. 2313 e seguenti del codice civile, la disciplina delle società in accomandita semplice, attribuendo al socio accomandante una serie di prerogative che gli consentono – tra l’altro – di verificare l’operato del socio accomandatario, che riveste appunto il ruolo necessario di amministratore.

In particolare, l’art. 2320 c.c. attribuisce all’accomandante il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto profitti e perdite e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società. Più in generale, come in tutte le forme societarie, i soci hanno diritto di vigilare sull’andamento degli affari sociali e di ricevere gli utili derivanti dall’attività della società. La qualità di socio accomandante attribuisce il potere, poi, di chiedere giudizialmente la revoca dell’amministratore, laddove ricorra una giusta causa. 

Come nelle altre forme di società di persone (società semplice e società in nome collettivo), anche nella società in accomandita semplice è infatti possibile applicabile lo strumento della revoca dell’amministratore per via giudiziaria delineato dall’art. 2259 cod. civ., sussistendone una giusta causa.

Ciò vale perfino nel caso in cui la revoca sia richiesta nei confronti dell’unico accomandatario, come viene sovente ribadito dai nostri Tribunali. Una giusta causa di recesso è rinvenibile in ogni inadempimento degli obblighi imposti all’amministratore dalla legge e dallo statuto, che possa compromettere il proseguimento dell’impresa collettiva e il suo funzionamento.  Secondo la giurisprudenza, poi, integra giusta causa di revoca, il comportamento dell’amministratore che ometta di comunicare all’accomandante i bilanci annuali ed il rendiconto. 

Più in generale, rappresenta poi una giusta causa di revoca il comportamento dell’amministratore che, violando gli obblighi su di esso gravanti, tradisce l’affidamento legittimamente riposto dagli altri soci circa la sua idoneità e la professionalità nel gestire gli affari sociali. Per questi motivi, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l’istanza di revoca possa essere proposta anche in via d’urgenza, giungendo addirittura alla nomina di un terzo ad amministratore in luogo di quello che si è dimostrato inadempiente ai propri obblighi e incapace nella gestione.

In questo modo, si provvedere a “mettere velocemente in sicurezza” l’amministrazione della società al fine di tutelare gli interessi collettivi e i beni sociali. Si potranno successivamente esercitare iniziative volte a ottenere anche il risarcimento dei danni nei confronti dell’amministratore dimostratosi inadempiente ai propri obblighi. La legge, quindi, mette a disposizione del socio accomandante una strumento di tutela “veloce” per porre rimedio alla cattiva amministrazione della società.

*Studio Legale Bernardini de Pace