Coronavirus

Decreto Natale, si può andare nelle seconde case. ECCO LE REGOLE FINO AL 6/1

Decreto legge di Natale, Conte ha annunciato tutte le misure per le festività previste a partire dal 24 dicembre

Decreto Natale, si può andare nelle seconde case

Andare nelle seconde case in regione sarà possibile sempre durante l’intero periodo delle feste (cioè dal 21 dicembre al 6 gennaio)

Decreto Natale, ecco le regole definitive: si possono vedere anche gli amici

Dopo una lunga gestazione, il Cdm ha approvato le misure anti-contagio per il periodo di Natale, illustrate dal premier Conte inconferenza stampa: "Ragioniamo per una zona rossa nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi. Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessita' e salute. E' possibile ricevere nella propria abitazione fino a 2 persone non conviventi con eventualmente i propri figli minori di 14 anni. E' una misura che abbiamo pensato per consentire quel minimo di socialita' che si addice a questo periodo". E’ consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva in forma individuale. Ci sarà la chiusura di centri estetici, bar e ristoranti.  (consentito però asporto e domicilio fino alle 22). Restano aperti alimentari, supermercati, farmacie, tabaccherie, lavanderie, parrucchiere e barbieri. I luoghi di culto saranno aperti fino alle 22".

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"L'intero territorio nazionale sara' zona arancione il 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio. In questi giorni ci si potra' spostare esclusivamente all'interno del proprio comune senza giustificarne il motivo. Per venire incontro a comuni fino a 5000 abitanti fino a 30 km ma non nei capoluoghi di provincia. Rimangono chiusi bar e ristoranti tranne che per asporto e consegne a domicilio. I negozi saranno aperti fino alle 21". 

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Per 10 giorni misure per le zone rosse, per 4 per le zone arancioni

Quindi, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure del dpcm del 3 dicembre sulle zone rosse, nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure sulle zone arancioni.

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Decreto Natale, visite a non conviventi: solo in 2 una volta giorno

Durante i giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi" 

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Decreto Natale, gli amici si possono incontrare. Salta il vincolo di parentela

In pratica, c'è la possibilità di fare visita agli amici durante le festività. Nel testo infatti non è specificata la necessità che vi sia un grado di parentela, come invece era stato ventilato, per consentire le visite. Fermo restando che a soltanto 2 persone è permesso spostarsi verso abitazioni private con la 'deroga' per gli under 14 che non vengono conteggiati. 

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Decreto Natale, spostamenti nei giorni 'arancioni' tra comuni al di sotto dei 5000 abitanti

Nei giorni feriali delle festività - ovvero 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio- sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. 

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Decreto Natale, il coprifuoco resta alle 22

Non è previsto il coprifuoco anticipato alle 20. Nel caso di visita a due non conviventi l'orario da rispettare è fissato fra le ore 05,00 e le ore 22,00. 

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Decreto Natale, sanzioni da 400 a 1000 euro per chi sgarra

C'è anche un riferimento alle sanzioni che rimanda a quelle già previste nel decreto del 25 marzo scorso. "La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35". L'articolo 4 del dl 25 marzo prevede sanzioni da 400 a 1000 euro per chi trasgredisce le norme.

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DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172 

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

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Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus in occasione delle festivita' natalizie e di inizio anno nuovo, adottando adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge

Art. 1 Misure urgenti per le festivita' natalizie e di inizio anno nuovo 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresi' consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 e' altresi' consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

2. Durante l'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 3. La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

La conferenza stampa del premier Giuseppe Conte. VIDEO