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Adozione internazionale aperta anche ai single, ma per accogliere un bambino italiano è tutta un'altra storia

Le persone non coniugate possono intraprendere solamente il percorso dell’adozione internazionale, in quanto nulla è stato precisato con riferimento a quella nazionale

di Sara Severini*

Adozione internazionale aperta anche ai single

Domanda

Egr. Avvocato,

sono una donna single con un forte spirito di genitorialità, posso intraprendere un percorso di adozione anche se non sono sposata?

Risposta      
           
L'adozione è un istituto giuridico che permette a un soggetto detto adottante di trattare ufficialmente un altro soggetto detto adottato come figlio, il quale può assumere il cognome dell'adottante. I requisiti sono previsti dall’art. art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001) secondo cui “l’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di 3 anni” (il tutto deve essere accertato dal Tribunale per i minorenni). 

Inoltre, l’età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l’età dell’adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore. Tuttavia, non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a 10 anni.

L’adozione internazionale è l’adozione di un bambino straniero fatta nel suo Paese, ma i requisiti sono gli stessi di quelli previsti per l’adozione nazionale. Una recentissima pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 33/2025), però, ha dichiarato incostituzionale l’art. 29 bis, co. 1, L.n. 184/1983, nella parte in cui non include le persone singole tra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero.       

Pertanto, da adesso anche i single e le singole potranno accedere alle procedure che permettono di adottare i minori stranieri. Il vincolo della coppia coniugata era previsto per l’esigenza di assicurare al minore le più ampie tutele giuridiche associate allo status filiationis, ma ad oggi i Giudici ritengono che, a seguito della riforma della filiazione del 2012-2013, che ha stabilito la distinzione tra figli legittimi (nati all’interno del matrimonio) e figli naturali (tutti gli altri), c’è un unico status filiationis, ovvero non ci sono più differenze tra i figli delle coppie sposate e tutti gli altri bambini.

Alla luce di quanto detto, quindi, le persone non coniugate possono intraprendere solamente il percorso dell’adozione internazionale, in quanto nulla è stato precisato con riferimento a quella nazionale. Tuttavia, questa recente sentenza costituisce sicuramente un precedente importante per poter essere usata per la chiedere l’apertura ai single anche dell’adozione nazionale.

*Avvocato