Forestali: da Benedetti (Maie) pdl per ricostituzione Corpo
"Lavoreremo per ridare al Paese una forza di polizia ambientale e non militarizzata, per questo mi impegnero' affinche' sia al piu' presto calendarizzata la proposta di legge per la ricostituzione del Corpo forestale dello Stato, che ho presentato lo scorso agosto, insieme con i miei colleghi della componente Maie della Camera". Cosi' Silvia BENEDETTI, deputata del gruppo Misto-Maie e componente della commissione Agricoltura. "Ritengo, infatti, che l'idea di accorpare il Corpo forestale dello Stato ad una forza armata sia stata profondamente sbagliata. Il CFS - spiega - deve la propria utilita' in quanto organo di controllo indipendente dalle gerarchie militari e nato per la tutela ambientale. La sua soppressione non ha portato quei buoni risultati operativi vantati dal Governo Renzi e le spese non sono affatto diminuite. Anzi, al contrario le spese sono aumentate a dismisura per aumento dei centri di costo e nel bosco non c'e' quasi piu' nessuno che controlla o che spegne gli incendi in tempi rapidi. Ringrazio per il supporto ricevuto la Federazione Rinascita Forestale Ambientale, come ho ribadito a una delegazione che ho incontrato alla Camera, alla quale garantisco la mia collaborazione in questa battaglia".
PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa della deputata Silvia Benedetti
Ripristino del Corpo forestale dello Stato
Onorevoli Colleghi! –
La presente proposta di legge mira a ripristinare il Corpo forestale dello Stato soppresso ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (meglio noto come riforma Madia), a decorrere dal 1° gennaio 2017.
La soppressione del Corpo forestale dello Stato, la sua poco lungimirante frammentazione tra Arma dei carabinieri, Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Ministero politiche agricole alimentari e forestali e la militarizzazione coatta dei forestali non ha portato quei buoni risultati operativi vantati dal Governo Renzi e le spese non sono affatto diminuite. Anzi, al contrario le spese sono aumentate a dismisura per aumento dei centri di costo e nel bosco non c’è quasi più nessuno che controlla o che spegne gli incendi in tempi rapidi.
Le riserve naturali e i parchi nazionali non possono essere gestiti da una Forza Armata, quale appunto è l’Arma dei carabinieri.
In tutto il mondo a controllare i boschi, le montagne, l’ambiente naturale e il paesaggio non ci sono i militari, ma le guardie forestali aventi lo status di poliziotti civili.
L’Italia è l’unico al paese al mondo ad essersi privato di un proprio Corpo forestale.
Con tale proposta di legge i boschi, le riserve naturali e le montagne torneranno ad essere tutelati dai forestali del disciolto Corpo forestale mentre i Carabinieri continueranno a rimanere nelle città e nei paesi per garantire la sicurezza della nazione e dei cittadini. Ad ognuno il suo lavoro!
Per questo motivo con questa proposta di legge si vuole ricostituire l’Amministrazione forestale dello Stato, esistita in Italia fino al 31 dicembre 2016, con una storia gloriosa di 193 anni.
Nello specifico, all’articolo 1 è prevista l’abrogazione dei Capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ad eccezione dell’articolo 8, commi 2 e 3, e dell’articolo 11 (istitutivi, rispettivamente, del Comando Unità Forestale Ambientale e Agroalimentare dell’Arma dei carabinieri e della Direzione generale delle foreste del Mipaaf che quindi non vengono abrogati) e la contestuale rientrata in vigore nell’ordinamento giuridico della legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato e di tutti i suoi successivi provvedimenti attuativi, regolamentari, amministrativi e contrattuali (comma 1).
In particolare, la ricostituzione del Corpo forestale dello Stato diviene operativa entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge (comma 3).
All’articolo 2, invece, è stabilito che alla data dell’effettiva ricostituzione il personale in servizio nel Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre 2016 sia inquadrato nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato, mantenendo la stessa qualifica e sede di servizio possedute al momento dell’entrata in vigore della presente legge (comma 1).
Anche il personale operaio forestale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in servizio presso l’Arma dei carabinieri, transita di diritto nel ricostituito Corpo forestale dello Stato, secondo le modalità contrattuali vigenti (comma 3).
Tuttavia, il personale forestale che non intenda rientrare nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato può optare di rimanere nei ruoli del Corpo o dell’Ente dello Stato in cui è stato assegnato ai sensi dei Capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (comma 4).
L’articolo 3 prevede, in attesa dell’effettivo ripristino del CFS, una gestione transitoria della durata di un anno affidata alla Direzione generale delle foreste, istituita in seno al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, avente il compito di curare il transito completo delle funzioni istituzionali e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie dal Comando unità forestale ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri e dagli altri Corpi ed Enti dello Stato interessati (Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Mipaaf) al ricostituito Corpo forestale dello Stato (commi 1, 2, 3, 4 e 5).
E’ altresì stabilito che il personale in servizio presso i Corpi di polizia provinciale, abili al servizio d’istituto certificato da strutture sanitarie pubbliche e con età inferiore ad anni 50 al momento della domanda, possano chiedere di transitare nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato previa domanda da esercitarsi entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge alla Direzione generale delle foreste e all’amministrazione di appartenenza, con diritto ad essere assegnati nella stessa provincia e con obbligo di frequentare un corso di formazione iniziale presso la ripristinata Scuola del Corpo forestale dello Stato. (comma 6).
L’articolo 4, infine, contiene alcune norme finali tra cui la soppressione della Direzione generale delle foreste e suo contestuale assorbimento nella struttura centrale del ricostituito Corpo forestale dello Stato (comma 1), la revisione della suddivisione dei comparti di specialità delle Forze di polizia conformemente alle novità introdotte dalla presente legge (comma 2), l’autorizzazione al Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge (comma 3) e l’abrogazione di tutte le norme legislative e regolamentari emanate in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, incompatibili con la presente legge (comma 4), l’assenza di maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato dato che la presente proposta di legge prevede il mero trasferimento dei fondi stanziati nei relativi capitoli di bilancio da alcune Amministrazioni dello Stato (Arma dei carabinieri, Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Direzione generale delle foreste) ad un unico centro di costo (il ricostituito Corpo forestale dello Stato) secondo gli importi previsti dalla legge di bilancio al 1° gennaio 2018 (comma 5), il termine di entrata in vigore della presente legge (comma 6)
PROPOSTA DI LEGGE
Articolo 1
(Abrogazione e ripristino di disposizioni legislative)
- Al fine di ricostituire il Corpo forestale dello Stato, i Capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ad eccezione dell’articolo 8, commi 2 e 3, e dell’articolo 11, sono abrogati. Conseguentemente, rientra in vigore nell’ordinamento giuridico la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato e tutti i suoi successivi provvedimenti attuativi, regolamentari, amministrativi e contrattuali.
< >Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su iniziativa del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentiti i Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e finanze, vengono disciplinate le modalità operative, amministrative, contabili e regolamentari per il ripristino del Corpo forestale dello Stato e per la restituzione delle risorse strumentali e finanziarie trasferite con il decreto interministeriale del 21 luglio 2017 ai Corpi ed Enti dello Stato di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.La ricostituzione del Corpo forestale dello Stato diviene operativa entro il termine perentorio di dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Articolo 2
(Personale del Corpo forestale dello Stato)
< >Alla data dell’effettiva ricostituzione di cui all’articolo 1, comma 3, il personale in servizio nel Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre 2016 è inquadrato nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato, mantenendo la stessa qualifica e sede di servizio possedute al momento dell’entrata in vigore della presente legge.Il servizio prestato dal personale forestale presso i Corpi e gli Enti dello Stato di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, a decorrere dal 1° gennaio 2017 viene considerato a tutti gli effetti come svolto nel Corpo forestale dello Stato.Il personale operaio forestale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in servizio presso l’Arma dei carabinieri, transita di diritto nel ricostituito Corpo forestale dello Stato, secondo le modalità contrattuali vigenti.Il personale forestale che non intende rientrare nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato può optare di rimanere nei ruoli del Corpo o dell’Ente dello Stato in cui è stato assegnato ai sensi dei Capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. In tal caso, l’opzione deve essere esercitata entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, mediante domanda scritta all’Amministrazione dello Stato di appartenenza, la quale provvede a comunicarlo nei successivi venti giorni alla Direzione generale delle foreste di cui all’articolo successivo.
Articolo 3
(Norme transitorie)
< >In attesa dell’effettivo ripristino del Corpo forestale dello Stato, tutte le funzioni, le competenze e le attribuzioni di cui alla legge 6 febbraio 2004, n. 36 e tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti al 31 dicembre 2016 nel Corpo forestale dello Stato vengono gestite provvisoriamente dalla Direzione generale delle foreste, istituita in seno al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ad eccezione delle funzioni e relative risorse umane e finanziarie indicate all’articolo 2, comma 1, lettera e) e lettera h) della medesima legge che rimangono assegnate in concorso con l’Arma dei carabinieri. Conseguentemente, un contingente di 300 carabinieri del ruolo forestale iniziale, di cui n. 5 generali, n. 15 colonnelli, n. 15 tra tenenti colonnelli, maggiori e capitani, n. 75 sottufficiali e n. 190 del ruolo carabinieri e appuntati - scelti su base volontaria tra chi presenta apposita domanda scritta da consegnarsi entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge per via gerarchica, con preferenza tra chi svolge le funzioni di cui alle suindicate lettere e) e h) - rimane in capo al Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentare dell’Arma dei carabinieri per l’esercizio delle suddette funzioni.Ai fini della gestione transitoria di cui al comma precedente e dello svolgimento delle relative funzioni, la Direzione generale delle foreste dipende direttamente dal Ministro per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e viene potenziata con l’assegnazione immediata di un contingente di 200 unità per la sede centrale, di 450 unità per le sedi dei comandi regionali del Corpo e 200 unità per le sedi della Scuola del Corpo tratte in modo definitivo dagli organici del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, con trasferimento immediato delle relative risorse finanziarie e strumentali.L’individuazione e l’assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui ai commi precedenti avviene di diritto entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge con decreto dei ministri della difesa, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dell’economia e delle finanze, su istruttoria della Direzione generale delle foreste, sentito il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, previa domanda degli interessati da presentarsi alla Direzione generale delle foreste, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge.In fase di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale delle foreste, al momento dell’effettivo ripristino, diviene Capo del Corpo forestale dello Stato con qualifica di direttore generale di livello b, coadiuvato da un Vicecapo del Corpo con qualifica di direttore generale di livello c, scelto tra gli ufficiali generali dell’Arma dei carabinieri provenienti dal Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari del ruolo forestale iniziale che non hanno esercitato il diritto di opzione e da due Vicecapi del Corpo Aggiunti con qualifica di dirigente superiore, scelti uno tra i dirigenti in servizio presso la Direzione generale delle foreste e uno tra gli ufficiali generali o colonnelli dell’Arma dei carabinieri provenienti dal Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari del ruolo forestale iniziale che non hanno esercitato il diritto di opzione.In fase di prima applicazione della presente legge, vengono ripristinate le relazioni sindacali con le Organizzazioni del personale individuate per il comparto Sicurezza con il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 28 ottobre 2016.Il personale in servizio presso i Corpi di polizia provinciale, abili al servizio d’istituto certificato da strutture sanitarie pubbliche e con età inferiore ad anni 50 al momento della domanda, possono chiedere di transitare nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato previa domanda da esercitarsi entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge alla Direzione generale delle foreste e all’amministrazione provinciale di appartenenza, con diritto ad essere assegnati nella stessa provincia e con obbligo di frequentare un corso di formazione iniziale presso la ripristinata Scuola del Corpo forestale dello Stato.Articolo 4
(Norme finali)
< >Con il ripristino effettivo del Corpo forestale dello Stato, la Direzione generale delle foreste è soppressa e le sue risorse umane, strumentali e finanziarie vengono assorbite nella struttura centrale del ricostituito Corpo forestale dello Stato, denominata Ispettorato Generale.Con il ripristino effettivo del Corpo forestale dello Stato, all’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di comparti di specialità delle Forze di polizia, sono apportate le seguenti modifiche:sostituire alla lettera b) Arma dei carabinieri il punto 2) con il seguente:“2) Sicurezza in materia agroalimentare e in materia dei rifiuti;”
< >aggiungere dopo la lettera c) Guardia di finanza, la seguente lettera:Sicurezza in materia forestale e ambientale.”.Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge. Sono abrogate tutte le norme legislative e regolamentari emanate in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, incompatibili con la presente legge.La presente legge non comporta maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello StatoLa presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Silvia Benedetti, Salvatore Caiata, Andrea Cecconi,
Antonio Tasso, Catello Vitiello
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