Cronache
La colpa della vittima non vale da sola a escludere responsabilità del custode
La Cassazione ribadisce che la responsabilità ex art. 2051 c.c. discende dall’accertamento del solo rapporto causale tra cosa e danno
Responsabilità del custode, la Cassazione: "Basta il solo rapporto causale cosa-danno"
La responsabilità per danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c. attiene a diverse fattispecie alcune delle quali riguardano la responsabilità dell’appaltatore, quella del condominio, del conduttore, del noleggiatore, degli enti locali, delle società di gestione di infrastrutture, di servizi e impianti, etc. Negli ultimi anni si sono succeduti molteplici interpretazioni giurisprudenziali sulla natura della responsabilità per danno da cose in custodia, diversamente riflesse sulla individuazione del soggetto passivo, sul contenuto dell’onere della prova a carico del danneggiato, sulla nozione di caso fortuito, sulla rilevanza del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c.
Con sentenza, a sezioni unite, la Cassazione (Cass. 30 giugno 2022 n. 20943) è tornata ad affermare un principio chiaro: la natura giuridica della responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto e per la sua configurazione è bastevole la dimostrazione, da parte del danneggiato, del nesso causale intercorrente tra la cosa in custodia e il danno prodotto. Compete, invece, al custode l’onere di dimostrare, con effetto per lui liberatorio della responsabilità, che il danno è dipeso unicamente da un fatto naturale, del terzo o del danneggiato, contraddistinto da imprevedibilità ed inevitabilità (c.d., prova del fortuito). Nella indagine a cui il giudice di merito è tenuto ai fini dell’accertamento della responsabilità non assume alcuna rilevanza la condotta del custode e l’osservanza da parte sua di uno specifico obbligo di vigilanza.
L’Ordinanza in commento (Cass., ord. 19 dicembre 2022, n. 37059) – emessa, tra l’altro, a conclusione di un giudizio patrocinato dal nostro Studio – si pone nel solco del nuovo indirizzo giurisprudenziale chiaramente espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite, delineando, ulteriormente, gli aspetti fondanti della responsabilità nel caso di caduta accidentale. Nello specifico, la Cassazione ha cassato (con rinvio) la sentenza della Corte di Appello di Milano che, in riforma di quella di primo grado, aveva negato la tutela risarcitoria ex art. 2051 c.c. sul presupposto che la caduta fosse imputabile alla colpevole distrazione del danneggiato (caduto accidentalmente in una buca che, a detta del giudice del gravame, era visibile e posta per altro nell’ambito di un complesso residenziale abitualmente percorso dalla vittima).
La Cassazione, invece, ribadisce a chiare note che la responsabilità ex art. 2051 c.c. discende dall’accertamento del solo rapporto causale tra cosa e danno.