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Un archivio anche per gli artisti viventi


La notizia è di questi giorni: Salvatore Garau, uno dei più apprezzati artisti italiani, ha costituito un archivio per le proprie opere. E' uno dei primi casi in cui un autore, ancora giovane, decide di procedere ufficialmente all'archiviazione dei propri lavori.
Per capire come si è arrivati a questo, occorrono alcune considerazioni generali.

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Uno dei maggiori limiti del mercato dell'arte moderna e contemporanea, è la questione legata alla autenticità delle opere. A differenza di quanto accadeva sino agli anni Sessanta, quando, in linea di principio, chi comprava un'opera, anche di un autore importante, "si fidava" del gallerista o del collezionista venditore, oggi in mancanza di una precisa pezza d'appoggio, l'opera di un artista quotato risulta pressoché invendibile.

Ma cosa si intende per certificato di autenticità o, più semplicemente, per  autentica? Dal punto di vista fisico, di solito si tratta di una foto, a colori o in bianco e nero (secondo le indicazioni dell'autenticatore),  di formato standard (ma non obbligatoriamente) di cm.18X24. Sul fronte c'è l'immagine dell'opera e sul retro una scritta con firma dell'esperto che ne convalida l'autenticità. Viene riprodotta in almeno due esemplari: uno lo tiene il collezionista e l'altro l'autenticatore per fini di archiviazione.

Ragionando a filo di logica, si potrebbe pensare che i problemi sorgano quando l'artista è scomparso, perché ci possono essere dubbi sull'autorevolezza e l'affidabilità degli autenticatori postumi? Chi ha dato loro il diritto? E su quali basi legali? In effetti, da Filippo De Pisis a Mario Sironi, sono numerosi gli esempi di artisti scomparsi, i cui autenticatori sono cambiati nel tempo, creando scompiglio tra i poveri collezionisti.

Quando l'artista invece è vivente, non ci dovrebbero essere dubbi. Un suo attestato dovrebbe tagliare la testa al toro.

In realtà la questione è più complessa. Se è vero che il mercato non può che accettare l'autentica di un autore vivente, che può confermare il tutto, i problemi sorgono quando poi l'artista scompare. Molti tra i principali operatori di mercato tendono a sollevare dubbi quando si tratta di accettare il certificato rilasciato su fotografia da un artista scomparso (e che quindi non può più dare conferma). L'obiezione è: anche l'autentica potrebbe essere contraffatta.

Per uscire da questo cul de sac e tutelare la propria produzione e i propri collezionisti, si sta diffondendo una prassi pressoché inedita. I più illuminati e previdenti tra gli artisti costituiscono un archivio delle loro opere quando sono ancora in vita: un certificato di autenticità numerato e raccolto in un archivio, meglio ancora se costituito con l'appoggio di un notaio, difficilmente può essere contestata. Lo hanno fatto, già fatto, tra gli altri, Agostino Bonalumi, Enrico Castellani, Turi Simeti, Concetto Pozzati. Si tratta comunque di maestri nati tutti prima della seconda guerra mondiale. Ora con Garau, anche gli artisti venuti al mondo negli anni Cinquanta iniziano a mettere in ordine e rendere inattaccabile la propria produzione.

Doveri legali
Anche se diversi galleristi e case d'asta non se ne curano, esistono norme legali precise che impongono a chi tratta l'arte di fornire le rispettive autenticazioni.
Il Decreto 1062 del 25/01/1971 - art 2 recita: "Chiunque esercita una delle attività previste all'articolo 1 (ndr. Operatori del mondo dell'arte) deve porre a disposizione dell'acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti ivi indicati, che comunque si trovino nell'esercizio o nell'esposizione. All'atto della vendita il titolare dell'impresa o l'organizzatore dell'esposizione è tenuto a rilasciare all'acquirente copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della provenienza, recanti la sua firma".

Mentre l'art 64 Codice beni culturale, cd lgs 42/2004  ribadisce: "Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione attestante l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi".

In estrema sintesi, là dove esiste un archivio ufficiale, l'intermediario commerciale ha il dovere di fornire la relativa documentazione.

Un consigli pratico: provvedere subito al'archiviazione, sin quando l'artista è vivente. Al collezionista che possiede un'opera di un certo pregio (diciamo da mille euro in su) di un artista vivente che, come Garau, ha costituito un archivio, conviene assolutamente muoversi per fare archiviare l'opera: in questo modo tutela sé stesso e i propri eredi da contestazioni relative all'autenticità del dipinto, che potrebbero sorgere quando l'autore dovesse scomparire, azzerando di fatto il valore commerciale dell'opera.

Certo, fare archiviare un'opera comporta di solito un costo, che tendenzialmente varia, seconda l'autore e l'importanza del dipinto o della scultura, da 150 a 1.000 euro. E' comprensibile che alcuni collezionisti possano risentirsi, sostenendo che non è giusto effettuare un ulteriore pagamento dopo avere già pagato anni prima il dipinto, magari acquistato dallo stesso autore. L'archiviazione, però comporta dei costi oggettivi e il più delle volte viene delegata dall'artista a una struttura esterna, che svolge un incarico professionale. Del resto, sempre più spesso si assimila l'investimento in arte all'investimento immobiliare. E quando si compra una casa, non ci si limita a pagare la cifra richiesta al venditore, ma occorre sostenere anche oneri "burocratici", dalle spese notarili ad altere voci.

M.G.