Economia
Pensioni novità. Anticipate, precoci, quota 41: ultime news sulla riforma
Riforma pensioni, novità. Ecco le ultimimissime sulla riforma
Pensioni, buona notizia per quanta riguarda la riforma: si inizia a parlare delle coperture. Un passaggio decisivo a fronte di tante parole che lasciano il tempo che trovano. Pronta anche l'agenda del governo che ha fissato per il 7 settembre il tema delle pensioni e per il 12 settembre le novità per pensionati e pensionandi. Il Ministro Poletti - si legge su http://www.intelligonews.it - ha parlato di uno stanziamento di "risorse rilevanti" per l'avvio della flessibilità Inps, si tratta ora di individuare le priorità assieme ai sindacati, da tempo in aperto conflitto con il Premier Renzi. Al momento si parla di almeno due miliardi di euro di stanziamento a copertura delle misure di welfare. In discussione l'intervento sulla quattordicesima (oggi percepita da chi ha un assegno Inps fino a 750 euro, limite che potrebbe essere innalzato a 1.000 euro) e l’estensione della no tax area. Novità in vista anche per due categorie danneggiate della riforma Fornero: lavori usuranti e i lavoratori precoci, per le quali l'asticella dei 67 anni è veramente troppo alta.
Riforma pensioni, ultime novità in arrivo: dagli assegni a quelle precoci
A luglio invece l'Inps ha pubblicato i nuovi importi di reddito per ottenere l'assegno al nucleo familiare che costituiscono un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge. L'Inps con la Circolare 92/2016 ha stabilito la misura dei redditi a cui fare riferimento per la determinazione dell'importo dell'assegno nel periodo che va dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017. Per quest'anno il limite reddituale minimo nei nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, resta lo stesso dello scorso anno e pari a 14.383,37 euro.
La legge n. 153/88 stabilisce, infatti, che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. Dato che la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo è risultata negativa tra il 2014 ed il 2015 l'Inps ha confermato i medesimi livelli di reddito dello scorso anno.
Capitolo donne: la Ue aveva già sollecitato più volte il governo italiano a unificare l'età pensionabile di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti delle PA a quella dei lavoratori, elevandola a 65 anni entro il 1° gennaio 2012 per evitare una "discriminazione" di carattere retributivo. Il ritardo ancora in corso per l’allineamento ha procurato una procedura di infrazione che il Paese paga già dal 2013. La Corte Ue ha poi precisato che la "retribuzione" ricomprende anche le erogazioni pensionistiche, purché relative a regimi "professionali" e non legali. L’art. 5 della Direttiva Ue ribadisce il divieto di diversificare, a seconda del sesso dell'avente diritto, le condizioni di accesso al godimento delle pensioni "professionali". L'art. 7, poi, qualifica regime pensionistico "professionale" quello dei dipendenti pubblici, quando la pensione trovi la sua ragione direttamente nel rapporto di lavoro con l'Amministrazione stessa. Infine, l'art. 14 sottolinea, ancora, che non sono ammesse discriminazioni, da un sesso all'altro, per quanto riguarda la "retribuzione", intesa in senso estensivo, fino al trattamento pensionistico. Questa normativa, quindi entra in pieno contrasto con la riforma Fornero che collega il diritto alla pensione "anticipata", pagabile prima che il titolare raggiunga l'età richiesta per la pensione di "vecchiaia" a condizioni diverse, in relazione al sesso del percipiente. In particolare, le donne possono accedere alla suddetta pensione "anticipata" con il pagamento dei contributi per 41 anni e 3 mesi, laddove agli uomini è richiesto il più impegnativo requisito dell'anzianità contributiva di 42 anni e 3 mesi. Una tale discriminazione, secondo la Commissione, contrasterebbe con le sopra menzionate norme Ue, in quanto le pensioni dei dipendenti pubblici atterrebbero a regimi "professionali" e, come tali, dovrebbero soggiacere al principio di uguaglianza di genere, anche con riguardo, come nella fattispecie, ai presupposti per l'accesso al trattamento pensionistico.
L'allineamento di genere per il requisito del trattamento anticipato di vecchiaia aumenterebbe la spesa perché si consentirebbe ai dipendenti pubblici uomini di andare in pensione prima e anche nella Pa sono loro ad avvalersi maggiormente della pensione anticipata di anzianità. Quindi una giusta attenzione riservata al mondo professionale femminile si sta rivelando una discriminazione a causa dell’imposizione dell’Ue di consentire un pari trattamento di genere. Allo stato attuale è meno costoso facilitare l’uscita degli uomini piuttosto che allineare il trattamento delle donne a quello degli uomini.