Esteri
Ecco come salvare il tuo conto corrente dal prelievo forzoso
L’accordo europeo sul bail-in è stato firmato nel giugno del 2013, dopo il salvataggio di Cipro. L’Italia ha recepito a luglio la Direttiva che diventerà operativa dal gennaio del 2016. Per i correntisti la novità sono rilevanti: viene introdotta la “compartecipazione” – nel caso di un dissesto – dei correntisti e degli investitori per pagare parte del debito e quindi evitare il fallimento. Ignazio Visco ha avvisato banchieri e correntisti: le nuove regole «non consentono d’ora in poi il salvataggio di una banca senza un sacrificio significativo da parte dei suoi creditori». Solo in un secondo momento potrà intervenire lo Stato (bail-out). Ecco un vademecum per evitare di restare “bruciati”.
Cosa rischio a lasciare i miei soldi in banca, sul conto o investiti?
I depositi fino a 100.000 euro, sono protetti dal Fondo di garanzia dei depositi, ed esclusi dal rischio di bail-in. Questa forma di protezione tutela le somme detenute sul conto corrente o in un libretto di deposito e i certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia; non riguarda, invece, altre forme di impiego del risparmio, quali le obbligazioni emesse.
In caso di bail-in che succederà ai depositi che superano i 100.000 euro?
La parte che supera i 100.000 euro, i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese riceveranno un “trattamento preferenziale”. Ma la direttiva europea – spiegano la Banca d’Italia e la nota esplicativa dell’Abi diffusa ieri – prevede che questa tipologia di creditori potranno dover «sopportare un sacrificio solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale».
Sono previste eccezioni?
I depositi al dettaglio «eccedenti i 100.000 euro possono essere esclusi dal bail-in in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria a condizione che il bail-in sia stato applicato ad almeno l’8% del totale delle passività della banca».
Quando scatterà la compartecipazione al rischio?
In Italia l’applicazione del bail-in è prevista a partire dal primo gennaio 2016.
E se una banca fallisce o entra in crisi nel 2015?
La svalutazione o la conversione delle azioni e dei crediti subordinati sarà applicabile già da quest’anno, «quando sia necessaria per evitare un dissesto».
Chi per primo, tra i risparmiatori, sarà chiamato a partecipare al salvataggio?
La direttiva europea prevede un ordine di priorità. I primi chiamati a partecipare saranno gli azionisti della banca; poi i detentori di altri titoli di capitale, come le obbligazioni; gli altri creditori subordinati; i creditori chirografari; le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l’importo sopra i 100.000 euro; infine il «Fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti». Insomma, l’intervento dello Stato per evitare il fallimento è l’ultima risorsa.
Se si investe in prodotti speculativi cosa si rischia?
Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. In primo luogo, si sacrificano gli interessi dei “proprietari” della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l’azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite.
E chi possiede obbligazioni bancarie?
Chi possiede obbligazioni bancarie potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l’autorità (in Italia la Banca d’Italia) non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria.
Il rischio riguarda solo i titoli che acquisterò in futuro o anche quelli già in mio possesso?
Le misure si applicheranno anche agli strumenti già emessi e già oggi in possesso degli investitori.
Come posso evitare il rischio di compartecipazione?
Gli investitori devono cominciare a fare estrema attenzione ai rischi di alcuni investimenti fin dalla sottoscrizione. E le banche dovranno offrire principalmente – e come prima opzione – certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia in luogo delle obbligazioni, soggette a bail-in. Tutte le informazioni dovranno essere comunicate nel dettaglio, soprattutto al momento del collocamento di titoli di nuova emissione.
Quello che è dentro la cassetta di sicurezza si salva?
Le linee guida di Bankitalia chiariscono che non possono essere compresi nel bail-in «i beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito».
E se i soldi sul conto servono per pagare debiti, spese o tasse?
Sono esclusi dal rischio di bail-in i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali privilegiati dalla normativa fallimentare e anche i covered bond.
Se ho 200.000 euro liquidi in banca cosa rischio?
Sui primi 100.000 euro non verrà applicato alcuno prelievo in caso di dissesto dell’istituto di credito. Coi restanti 100.000 euro rischio di dover contribuire al salvataggio della banca.
E se nel conto che ho presso la banca in crisi posseggo 100.000 euro liquidi e 100.000 euro investiti in Bot o azioni o obbligazioni che non sono della banca in difficoltà?
La soglia di garanzia vale a salvaguardare i 100.000 euro contanti sul conto corrente o sul conto deposito. I titoli di Stato, gli investimenti che non siano in azioni o obbligazioni della banca in crisi, non subiscono aggressione.
Cosa rischio se ho azioni o obbligazioni di una banca in difficoltà nel deposito titoli di una banca “sana”?
Sarò chiamato a partecipare al salvataggio della banca, con conversione e riduzione dei titoli in mio possesso.