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Politica
RdC, la verità sulla riforma. Il testo integrale: tutte le novità. Esclusivo
 
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comunicate dalla cancelleria del giudice all’INPS entro quindici giorni dal passaggio in
giudicato della sentenza o dall’applicazione della misura di prevenzione con
provvedimento definitivo.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, quando l’amministrazione erogante
accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a
fondamento dell’istanza ovvero l’omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi
intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo
familiare dell’istante, la stessa amministrazione dispone l’immediata revoca dal beneficio.
A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente
percepito.
6. È disposta la decadenza, per tutto il nucleo familiare, dalla Garanzia per l’Inclusione
quando uno dei componenti il nucleo familiare:
a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine
fissato, senza un giustificato motivo;
b) non sottoscrive il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui
all’articolo 4, salvi i casi di esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o
di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque
denominate, nei quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto
di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali
nell’ambito del percorso personalizzato;
d) non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 9,
relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;
 
e) non rispetta le previsioni di cui all’articolo 3, commi 7, 8, 10, 12, ovvero effettua
comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico maggiore;
f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
g) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento
a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni di cui
all’articolo 3.
 
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7. Gli indebiti recuperati con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2022, n. 122, al
netto delle spese di recupero, sono riversati dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al «Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva»
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
8. In tutti i casi di revoca o decadenza dal beneficio, l’INPS dispone l’immediata
disattivazione della Carta di Inclusione.
9. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, la Garanzia per l’Inclusione può essere
richiesta da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del
provvedimento di revoca o decadenza.
10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema informativo di cui all’articolo 5, mettono a
disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne
sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui
fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo. L’INPS, per il tramite
del sistema informativo SIISL, mette a disposizione dei centri per l’impiego e dei comuni
gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di
dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento della Garanzia per
l’Inclusione, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all’autorità
giudiziaria, entro dieci giorni dall’accertamento, la documentazione completa relativa alla
verifica.
11. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l’incrocio
delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici
e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni
nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio.
12. Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche di cui al presente
capo, nonché la mancata comunicazione dell’accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo
alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-
contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e,
comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge
 
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14 gennaio 1994, n. 20. Le condotte di cui al presente comma sono altresì valutate ai fini
dell’accertamento della responsabilità disciplinare dell’autore.
13. All’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: “ovvero di lavoratori beneficiari della Garanzia per l’Inclusione”.
14. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare
personale oppure uno dei provvedimenti non definitivi di cui al comma 3, l’erogazione
del beneficio di cui all’articolo 1 è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei
confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell’articolo 296
del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all’esecuzione della
pena. In tali casi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza di cui all’articolo 2,
comma 4.
15. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono adottati con effetto non
retroattivo, rispettivamente, dal giudice che ha disposto la misura cautelare, dal giudice
che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, dal giudice che ha dichiarato la
latitanza, dal giudice dell’esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso
l’ordine di esecuzione di cui all’articolo 656 del codice di procedura penale al quale il
condannato si è volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha disposto la misura di
prevenzione con provvedimento non definitivo.
16. Nel primo atto cui è presente l’indagato o l’imputato l’autorità giudiziaria lo invita a
dichiarare se gode del beneficio di cui all’articolo 1.
17. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi
14 e 15 sono comunicati dall’autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici
giorni dalla loro adozione, all’INPS per l’inserimento nelle piattaforme di cui all’articolo 5
che hanno in carico la posizione dell’indagato o imputato o condannato.
18. La sospensione del beneficio di cui all’articolo 1 può essere revocata dall’autorità
giudiziaria che l’ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le
condizioni che l’hanno determinata. Ai fini del ripristino dell’erogazione degli importi
dovuti, l’interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando
la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il
 
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diritto al ripristino dell’erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e
della prescritta documentazione all’ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli
importi maturati durante il periodo di sospensione.
19. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate
annualmente dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli
di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo
mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli
orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
 
Articolo 9
(Offerte di lavoro e compatibilità con la Garanzia per l’Inclusione)
 
1. Il beneficiario della Garanzia per l’Inclusione, attivabile al lavoro, preso in carico dai
servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le
seguenti caratteristiche:
a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato,
anche in somministrazione, di durata non inferiore a un mese;
b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al
sessanta per cento dell’orario a tempo pieno;
c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui
all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, relativamente alla
compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, se l’offerta di
lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, la Garanzia
per l’Inclusione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del
rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di
fruizione, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 3, e quanto percepito non si
computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.
 
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3. Per le offerte di lavoro, di durata compresa tra uno e tre mesi, non si applica la
condizione di cui al comma 1, lett. b).
 
Articolo 10
(Incentivi)
 
1. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari della Garanzia per l’Inclusione con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche
mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di
ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato
su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nel
caso di licenziamento del beneficiario della Garanzia per l’Inclusione effettuato nei
ventiquattro mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione
dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all’articolo 116, comma 8, lettera
a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta
causa o per giustificato motivo. L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei
contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di
ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2.
2. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari della Garanzia per l’Inclusione
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale,
è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del
rapporto di lavoro, l’esonero dal versamento del cinquanta per cento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei
premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e
applicato su base mensile.
 
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3. L’incentivo di cui ai precedenti commi è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro
che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.
4. Al fine di agevolare l’occupazione dei beneficiari della Garanzia di Inclusione, alle
agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto,
per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante
l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo
pari al trenta per cento dell’incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai beneficiari della Garanzia per l’Inclusione che avviano un’attività lavorativa
autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di
fruizione del beneficio è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari
a sei mensilità della Garanzia di Inclusione, nei limiti di 500 euro mensili. Le modalità di
richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
e il Ministro dell’impresa e del made in Italy.
6. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto
delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli
obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva
l’ipotesi di assunzione di beneficiario della Garanzia di Inclusione iscritto alle liste di cui
alla medesima legge.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
 
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8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle
stabilite dall’articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.
 
Articolo 11
(Coordinamento, monitoraggio e valutazione)
 
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politica





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