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14 gennaio 1994, n. 20. Le condotte di cui al presente comma sono altresì valutate ai fini
dell’accertamento della responsabilità disciplinare dell’autore.
13. All’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: “ovvero di lavoratori beneficiari della Garanzia per l’Inclusione”.
14. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare
personale oppure uno dei provvedimenti non definitivi di cui al comma 3, l’erogazione
del beneficio di cui all’articolo 1 è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei
confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell’articolo 296
del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all’esecuzione della
pena. In tali casi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza di cui all’articolo 2,
comma 4.
15. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono adottati con effetto non
retroattivo, rispettivamente, dal giudice che ha disposto la misura cautelare, dal giudice
che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, dal giudice che ha dichiarato la
latitanza, dal giudice dell’esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso
l’ordine di esecuzione di cui all’articolo 656 del codice di procedura penale al quale il
condannato si è volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha disposto la misura di
prevenzione con provvedimento non definitivo.
16. Nel primo atto cui è presente l’indagato o l’imputato l’autorità giudiziaria lo invita a
dichiarare se gode del beneficio di cui all’articolo 1.
17. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi
14 e 15 sono comunicati dall’autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici
giorni dalla loro adozione, all’INPS per l’inserimento nelle piattaforme di cui all’articolo 5
che hanno in carico la posizione dell’indagato o imputato o condannato.
18. La sospensione del beneficio di cui all’articolo 1 può essere revocata dall’autorità
giudiziaria che l’ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le
condizioni che l’hanno determinata. Ai fini del ripristino dell’erogazione degli importi
dovuti, l’interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando
la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il