Politica

Super Green Pass aberrazione giuridica. E’ obbligo vaccinale indiretto

di Paolo Becchi e Giuseppe Palma

Super Green Pass: se voglio andare al teatro o al ristorante devo per forza vaccinarmi senza che la legge me lo imponga espressamente

Super Green Pass, non è più sufficiente il green pass da tampone, che invece resta valido per andare a lavorare

 

Il Consiglio dei Ministri ha diramato la bozza, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, del cosiddetto super green pass o green pass rafforzato. Vediamo cosa prevede.

Anzitutto viene esteso l’obbligo vaccinale, oltre che per il personale medico-sanitario (già in vigore dalla primavera) che adesso è obbligato anche alla terza dose del vaccino, a tre ulteriori categorie a partire dal 15 dicembre: a)  al “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia…”; b) al “personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico”; c) ai “dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni” predette. In pratica il vaccino diventa obbligatorio anche a scuola e per il personale delle forze dell’ordine; tuttavia, il decreto nulla chiarisce sull’Università – a meno che non la si voglia far rientrare nel generico “sistema nazionale di istruzione” – e sugli insegnanti/docenti di ogni ordine e grado. ma ormai ci siamo abituati, possono fare e disfare quello che vogliono.

La novità più rilevante del decreto è l’introduzione del super green pass. A partire dal 29 novembre (fino a quando non è specificato!), l’art. 5 del decreto legge prevede che “Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis)” del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, vale a dire unicamente con green pass ottenuto a seguito di vaccinazione o di avvenuta guarigione da Covid. Chi si rifiuta verrà sospeso dal lavoro e dalla retribuzione sino al termine dello stato di emergenza, la cui durata in sostanza è ormai a tempo indeterminato.

Questo significa che, in zona gialla o arancione, per andare al ristorante, al bar (seduti), al cinema, al teatro, ai musei, in piscina, a feste, eventi culturali, cerimonie pubbliche, discoteche etc occorre il certificato verde da vaccinazione o da avvenuta guarigione. Non è più sufficiente il green pass da tampone, che invece resta valido (48 ore se da tampone rapido, 72 ore se da molecolare) per andare a lavorare, per accedere in albergo o negli spogliatoi delle attività sportive, oppure per prendere treni regionali o interregionali, ma anche per usufruire dei mezzi di trasporto pubblico locale (novità rilevante), dove i controlli potranno avvenire a campione.

In pratica, per le Regioni che andranno in zona gialla o arancione, non scatteranno più le chiusure previste dalla normativa precedente ma per poter usufruire dei servizi sopra citati occorrerà essere vaccinati o guariti. Le predette misure si applicano anche in zona bianca, ma “solo” dal 6 dicembre al 15 gennaio, salvo proroghe. Per quanto concerne le zone rosse si applicano invece le norme vigenti, cioè tutti a casa, salvo eventuali nuove norme che modifichino quelle già in vigore.

In terzo luogo, è prevista la riduzione della validità temporale del green pass da vaccinazione, che passa da 12 a 9 mesi, con la possibilità di fare la terza dose già dopo cinque mesi dalla seconda. In pratica lo yo-yo della validità della certificazione verde. Segno tangibile  del fatto che la protezione offerta dal vaccino è solo di pochi mesi.

Problemi di natura giuridica.

  1. Il decreto-legge non specifica espressamente la durata delle norme che impongono il green pass da vaccinazione o guarigione nelle zone gialle o arancioni, valide dal 29 novembre ma fino a quando non si sa. Trattandosi di norme strettamente collegate alla dichiarazione dello stato di emergenza, occorreva stabilire un termine (ad esempio quello della fine dello stato di emergenza), ma l’art. 5 del decreto nulla dice a riguardo, limitandosi a prevedere che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 29 novembre 2021. Fino al 5 dicembre 2021 è consentito la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo nelle more di quanto previsto dall’articolo 6, comma 2”. Fine pena mai?  In tal modo viene meno il requisito essenziale della temporaneità delle restrizioni emergenziali, cioè dei “limitati e predefiniti periodi di tempo” strettamente connessi allo stato di emergenza. Una prova, l’ennesima, che stiamo andando verso lo stato di eccezione;