L'avvocato del cuore

Passaporto, lite genitori per il rinnovo:il consenso del partner è necessario?

Di Federica Mendola *

In mancanza dell'assenso dell’altro genitore il richiedente del passaporto dovrà rivolgersi al Tribunale per ottenerne l’autorizzazione

Gentile Avvocato, io e la mia ex compagna Cristina abbiamo una bambina di 8 anni.  Il mio passaporto è in scadenza e in questura mi hanno detto che, per ottenere il rinnovo, devo avere l’assenso della madre di mia figlia. Cristina però si oppone. Il suo consenso è davvero necessario? Io viaggio molto per lavoro, anche all’estero e anche in questo momento di limitazioni alla circolazione. Come posso fare? Paolo”

Caro Paolo,

tutti i genitori - sposati o conviventi, separati o divorziati - di figli minori, per ottenere il rilascio e il rinnovo del proprio passaporto devono allegare, alla richiesta, un atto dal quale risulti l’assenso dell’altro genitore. E ciò indipendentemente dalla contestuale richiesta del passaporto per il figlio minore. Così prevede la legge n. 1185 del 1967, modificata dalla legge n. 3 del 2003.

La risposta alla Sua prima domanda è dunque positiva: il consenso della madre di Sua figlia è presupposto necessario per il rilascio e il rinnovo del Suo passaporto da parte della competente Questura.

Cosa fare quindi in caso di opposizione?

In mancanza dell'assenso dell’altro genitore, il richiedente il passaporto dovrà rivolgersi al Tribunale, per ottenerne l’autorizzazione. In particolare, per queste richieste, è competente il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore.

Come funziona il giudizio?

Si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione che si svolge in maniera spedita e senza particolari formalismi.

Il Giudice, letta l’istanza, se ritenuta fondata e ben motivata, potrà decidere di autorizzare subito la richiesta, prima ancora di sentire le ragioni del genitore opponente. In questo caso viene assunto un provvedimento - tecnicamente si definisce - inaudita altera parte, per l’appunto, senza sentire l’altra parte.

Diversamente, il Giudice instaura il contraddittorio per valutare le motivazioni di entrambi.

Un genitore, infatti, può opporsi al rilascio/rinnovo del passaporto dell’altro, ma il rifiuto, per essere legittimo, deve essere giustificato da validi motivi. Il motivo di dissenso più frequente è il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento a favore dei figli (o dell’altro coniuge). Si tratta di un’ipotesi disciplinata sempre dalla legge del 1967 - ormai 50enne ma sempre attuale - al verificarsi della quale si considera legittimo il rifiuto opposto, pensata proprio per evitare che il genitore inadempiente possa scappare all’estero e sottrarsi ai propri doveri economici genitoriali (e coniugali).

Dall’altra parte, il genitore richiedente potrà contestare il rifiuto opposto, se ritenuto arbitrario e, come nel Suo caso, dimostrare che il rilascio/rinnovo del passaporto si rende necessario proprio per consentire l’esercizio dell’attività lavorativa (e dunque per permettere, di riflesso, l’adempimento agli obblighi economici) o, in altre situazioni, anche solo per fare una vacanza di piacere, senza che questo pregiudichi il diritto del minore.

La stessa procedura si rende necessaria quando l’altro genitore si oppone al rilascio/rinnovo del documento valido per l’espatrio del figlio minore, anche se affidato in via esclusiva a uno solo dei genitori.

Caro Paolo, in caso di persistente rifiuto di Cristina, dunque, non avrà difficoltà a dimostrare al Tribunale le impellenti ragioni di lavoro che giustificheranno l’immediata autorizzazione al rinnovo del Suo passaporto.

È doverosa una precisazione. Quasi tutti gli accordi di separazione o divorzio e di regolamentazione dei diritti dei figli nati fuori dal matrimonio prevedono una condizione di questo tenore: “i genitori rilasciano sin d’ora reciproco consenso per il rilascio/ rinnovo del passaporto proprio e del figlio/i minore/i”. Tuttavia, il consenso “anticipato” così espresso non rende automatico il rilascio/rinnovo del documento. Anche in questo caso, infatti, è necessario allegare il nulla osta attuale dell’altro genitore alla richiesta da presentare in questura e, in caso di dissenso, interpellare l’Autorità competente.

Rimanendo in tema di espatrio di genitori e figli minori, sempre al Giudice Tutelare si dovrà rivolgere il genitore in caso di opposizione dell’altro alla vacanza all’estero con il figlio minore. Anche in questo caso deve essere valutata la legittimità (come nel caso di viaggi in luoghi pericolo o che non assicurano garanzie di sicurezze sanitarie) o arbitrarietà del rifiuto opposto.

*Avv. Federica Mendola - Studio legale Bernardini de Pace