Cronache
Entra in vigore la Riforma Cartabia del processo civile. Ecco che cosa cambia
Novità e criticità a seguito della riforma voluta dal governo "dei migliori" e che quello attuale non avrebbe dovuto anticipare
Cosa accade se il convenuto si costituisce a ridosso della prima udienza? Certamente ricade nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. (poco male) e in quelle dell’art. 171 ter c.p.c (le memorie), ma può ugualmente costituirsi depositando comparsa di costituzione e risposta (contenente le proprie argomentazioni e conclusioni) e documenti. Come fa a quel punto l’attore a contestare la comparsa, le conclusioni e la produzione documentale del convenuto se ha già depositato (i termini sono perentori) tutte e tre le memorie di cui all’art. 171 ter cpc? Lo potrà fare alla prima udienza? E se questa si tenesse con modalità cartolare, cioè con scambio di note di trattazione scritta da depositare telematicamente entro 5 giorni prima dell’udienza, ma il convenuto si è costituito appena 1 o 2 giorni prima dell’udienza stessa? La riforma su tutto questo non dice assolutamente nulla.
Facciamo un esempio. L’avvocato dell’attore notifica al convenuto l’atto di citazione chiedendogli il pagamento di una somma di denaro pari a ventimila euro. Il giudice fissa l’udienza e l’attore, come per legge, deposita le tre memorie previste dall’art. 171 ter c.p.c. Dal canto suo il convenuto non fa nulla, salvo recarsi dal suo avvocato una settimana prima dell’udienza.
L’avvocato del convenuto, a ritmi serrati, scrive e deposita la comparsa di costituzione e risposta un paio di giorni prima dell’udienza (oramai gli sono precluse tutte le attività di cui agli artt. 38, 167 e 171 ter c.p.c.), ma deposita – lo può fare – ricevuta di avvenuto bonifico di euro ventimila. L’attore, leggendo la comparsa e i documenti del convenuto, si accorge che quel bonifico da parte del convenuto non è mai stato realmente effettuato, trattandosi di un mero ordine di bonifico revocato entro le ventiquattro ore (pratica consentita dalle banche).
A quel punto, essendo già decorsi i termini di cui all’art. 171 ter c.p.c., l’attore non ha a disposizione nessuna memoria per contestare la costituzione e i documenti del convenuto. Peraltro, se la prima udienza si tiene con la modalità della trattazione scritta, l’attore l’avrà già depositata cinque giorni prima dell’udienza senza aver potuto conoscere le difese avversarie.
Come si fa? E’ probabile che i primi tempi dovranno essere i giudici, con iniziative autonome, a correggere tali storture e consentire la piena realizzazione del contraddittorio. Ma non è un obbligo, potendo il giudice fregarsene (il codice glielo consente) e mandare la causa a precisazione delle conclusioni ritenendola già matura per la decisione. Senza che si fatta giustizia. Un bel pastrocchio che non solo lede palesemente il principio del contraddittorio, ma crea non pochi grattacapi. Un aspetto di cui non parla nessuno perché probabilmente nessuno se ne è accorto.