Cronache

Entra in vigore la Riforma Cartabia del processo civile. Ecco che cosa cambia

di Paolo Becchi e Giuseppe Palma

Novità e criticità a seguito della riforma voluta dal governo "dei migliori" e che quello attuale non avrebbe dovuto anticipare

Riforma Cartabia: come cambia il processo civile

- Per il pagamento del contributo unificato e della marca per diritti la riforma conferma la legislazione emergenziale, cioè l’obbligo di pagamento esclusivamente attraverso strumenti telematici e mai con la marca della Lottomatica come avveniva prima del 2020. Un evidente regalo alle banche che, per ogni transazione, prelevano una commissione. La riforma parla anche di una”semplificazione” nel pagamento, ma non si è ancora capito in che modo. L’obbligo del pagamento per via esclusivamente telematica risale al 6 marzo 2020 perché Conte e Bonafede ritenevano che l’infezione potesse trasmettersi con il passaggio di mano delle marche da bollo. Una presa in giro per nascondere un evidente regalo agli Istituti di credito.

- Costituzione delle parti e termini a comparire. Dopo la notifica dell’atto di citazione dell’attore al convenuto, il primo ha il termine perentorio di 10 giorni per iscrivere la causa a ruolo. Su questo non cambia nulla, se non la previsione dell’obbligo di indicare il domicilio telematico del difensore (cosa che avveniva già prima). Cambia invece il resto. Fino a ieri l’attore doveva citare il convenuto ad udienza fissa lasciando, dalla data di notifica alla data di udienza indicata, un termine a difesa non inferiore a 90 giorni.

Da oggi tale termine dovrà essere non inferiore a 120 giorni. Il convenuto che intenda svolgere, nello specifico, le difese e le eccezioni di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. (in sostanza eccezione di incompetenza, chiamata in causa del terzo e proposizione di domanda riconvenzionale), se fino a ieri poteva farlo – a pena di decadenza - nel termine perentorio di almeno 20 giorni prima dell’udienza, a partire da oggi dovrà farlo – sempre a pena di decadenza - nel termine perentorio di almeno 70 giorni prima dell’udienza.

Una cosa pazzesca se si pensa che il convenuto, leggendo sull’atto di citazione la data di udienza a non meno di 120 giorni dal ricevimento della notifica, si recherà dal proprio avvocato un paio di mesi prima dell’udienza indicata. Tanto c’è tempo, penserà ingenuamente. E invece si troverà nelle decadenze di legge sopra citate. La riforma esclude peraltro la possibilità di costituzione tardiva (che fino a ieri sanava le decadenze), consentendo la sola costituzione fuori termine ma tenendo pur sempre conto delle preclusioni processuali nelle attività difensive svolte sino a quel momento. Ne vedremo delle belle.

- Svolgimento del processo. I giudici dovranno privilegiare la soluzione delle udienze da remoto oppure la trattazione cartolare con scambio di note scritte tra le parti entro il termine ordinatorio che di solito è di tre o cinque giorni prima dell’udienza. Una cosa utilissima che negli ultimi tre anni ha prodotto ottimi risultati in termini di praticità. Resta in presenza l’udienza di audizione dei testimoni, soluzione che condividiamo perché è bene – a tutela della verità processuale - che il teste si trovi fisicamente al cospetto del magistrato. Il punto controverso è quello per cui il giudice potrebbe definire la causa senza aver visto nemmeno una volta di persona le parti e i loro avvocati, ma di fatto il processo civile è diventato – soprattutto negli ultimi anni – un processo meramente cartolare.

Tuttavia la nuova formulazione dell’art. 183 c.p.c. prevede che alla prima udienza le parti debbano comparire personalmente, ma ciò non vieta che la comparizione avvenga attraverso la modalità dell’udienza da remoto o, su richiesta delle parti stesse, con la modalità della trattazione scritta (soluzioni, entrambe, che il giudice è tenuto a privilegiare).

- Attività endoprocessuali e contraddittorio. Cambia tutto. A seguito della riforma del processo civile del 2005 (governi Berlusconi II e III), dall’aprile 2006 fino a ieri era possibile su richiesta di anche una sola delle parti il deposito – dopo la prima udienza - delle tre memorie disciplinate dal sesto comma dell’art. 183 c.p.c. La prima, entro 30 giorni, per modificare e/o precisare le eccezioni, domande e conclusioni e controbattere alle difese avversarie; la seconda, entro i successivi 30 giorni, per le istanze istruttorie e il deposito di ulteriore documentazione; la terza, entro altri 20 giorni, per la prova contraria.

Il giudice decideva sulle istanze istruttorie delle parti solo a seguito dei predetti termini a difesa che garantivano pienamente il contraddittorio. Una esperienza che ha funzionato benissimo. A partire da oggi non sarà più così. I termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c. mutano radicalmente e vengono sostituiti da quelli di cui all’art. 171 ter c.p.c., infatti le parti dovranno fare tutto prima della prima udienza: 40 giorni prima per il deposito della prima memoria, 20 per il deposito della seconda, 10 della terza. In tal modo il giudice, prima della prima udienza, avrà a sua disposizione tutto quanto occorra in merito al thema decidendum e al thema probandum.

Non può funzionare. Spieghiamo il perché.