Cronache
Vaccini, Consulta “Illegittimo obbligo a militari senza indicazione patologie"
L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha permesso alla Corte Costituzionale, dopo il caso dei sanitari, di "risvegliare" il legislatore anche nel settore militare
Vaccini, dopo la pronuncia sui sanitari la Consulta avverte il legislatore sui militari
La Corte Costituzionale torna sul tema dell’obbligo vaccinale. E lo fa con una pronuncia che aggiunge, per certi versi, un passaggio in più a quella che lo scorso 9 febbraio aveva riguardato il personale sanitario.
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È incostituzionale infatti, secondo la Consulta, la norma di legge che assoggetta ad obbligo vaccinale i militari da impiegare in particolari condizioni operative in Italia o all’estero, senza indicare le patologie che si intendono contrastare attraverso la profilassi vaccinale; lo ha stabilito nella sentenza numero 25 del 2023, con relatore Nicolò Zanon. L’articolo 32, secondo comma, della Costituzione sancisce infatti che nessuno può essere obbligato a un “determinato” trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La Corte nella sentenza n. 25 del 2023 ha ora definito il grado di precisione richiesto al legislatore e il significato dell’aggettivo “determinato”, quando si tratti dell’imposizione di un obbligo vaccinale.
Chiarendo che in questa materia la Costituzione stabilisce una riserva “relativa” di legge (che non obbliga il legislatore a introdurre una disciplina in tutto compiuta, ma lascia spazio a fonti secondarie), la sentenza afferma, però, che quando intenda imporre un obbligo vaccinale la legge non può limitarsi all’indicazione generica della tipologia di trattamento richiesta, ma deve specificare anche le patologie che si intendano contrastare attraverso la profilassi vaccinale. Pronunciandosi su una questione sollevata dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale militare di Napoli, la Corte ha perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 206-bis del codice dell’ordinamento militare, nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre a tale personale “profilassi vaccinali” non previamente individuate in via legislativa, bensì rimesse a fonti secondarie ovvero ad atti amministrativi. La sentenza sottolinea che è proprio attraverso l’individuazione del trattamento vaccinale relativo alla patologia da contrastare che la legge può operare il bilanciamento tra libera determinazione individuale e tutela della salute collettiva.
Correlativamente, questa stessa indicazione è essenziale per consentire, alla Corte costituzionale, il sindacato di non irragionevolezza della scelta legislativa di imporre la vaccinazione.