Politica
Transizione energetica, la Meloni impugna la legge della Regione Puglia

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite Avvocatura dello Stato si oppone alla Legge pugliese n.28 del 7.11.2022
Anche le linee guida, ratificate con decreto ministeriale del 10.09.2010, sono annoverate tra i presupposti basilari delle materie vincolanti nei confronti delle Regioni “in quanto costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria”. D’altronde in tema di energie rinnovabili le procedure autorizzative per la costruzione e esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili integrano una normativa riconducibile alla fattispecie di “potestà legislativa concorrente della produzione trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.
Con specifico riferimento agli impianti alimentati da fonti rinnovabili gli Avvocati statali evidenziano “che le suddette voci di cui all’art. 1 comma 3 della Legge regionale in esame neppure risultano pienamente coerenti con quanto previsto, in materia di accordi compensativi, alle Linee guida di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010”. In merito alla previsione contenuta nell’impugnato art.1 comma 3, che prevede tra gli obiettivi da perseguire con le regole di compensazione un indennizzo a titolo di riequilibrio per concentrazione di attività impianto e infrastruttura a elevato impatto territoriale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri rileva che “le misure di compensazione non possono avere carattere meramente patrimoniale o economico”.
L’articolo n.2 della norma pugliese non si concilierebbe con la filiera del gas naturale laddove dispone che gli operatori interessati vendono il gas “ ai gestori della rete di trasporto locale e, da questi ai distributori locali e alle società di vendita”. Occorre sottolineare—si legge nel documento dell’Avvocatura statale—che l’attività di distribuzione di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas ed è, ai sensi della Legge n.239/2004, un servizio pubblico attribuito allo Stato in concessione secondo le disposizioni di Legge.
Pertanto la norma della Regione Puglia incidendo sull’attività dei distributori risulterebbe in contrasto con l’articolo n.117 comma 1 e 3 della Costituzione. In conclusione gli Avvocati dello Stato chiedono ai Giudici costituzionali di “dichiarare illegittimi gli articoli della Legge della Regione Puglia esaminati”.