Politica

Eutanasia, sì a obiezione di coscienza per medici: ok maggioranza a modifica

Non punibilità retroattiva per i condannati

Eutanasia, le commissioni approvano altri due articoli: su modalita' della morte assistita e obiezione di coscienza

Le commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno ripreso le votazioni sull'Eutanasia, con gli emendamenti riformulati dai relatori per modificare il testo sulla base del confronto con tutti i gruppi. Sono stati approvati altri due articoli, il 5 (che regola le modalita' della morte assistita) e l'articolo aggiuntivo 5 bis, che introduce la possibilita' di obiezione di coscienza per i medici, come chiesto dal centrodestra. L'Articolo 5 elenca nello specifico le modalita'. In particolare, si prevede che "La morte volontaria medicalmente assistita deve avvenire nel rispetto della dignita' della persona malata ed in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi. La persona malata ha la facolta' di indicare chi deve essere informato nell'ambito della sua rete familiare o amicale e chi puo' essere presente all'atto del decesso". Inoltre, "il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita e' equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti". 

L'articolo 5 bis sul fine vita, approvato dalle commissioni, e' relativo all'obiezione di coscienza. E recita: "Il personale sanitario ed esercente le attivita' sanitarie ausiliarie non e' tenuto a prendere parte alle procedure per l'assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi azioni di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata, entro tre mesi dalla data di adozione del regolamento, al direttore dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente. L'obiezione puo' sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma uno, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attivita' sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attivita' specificatamente diretta al suicidio e non dall'assistenza antecedente l'intervento. Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dalla presente legge. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione".

Quanto all'articolo 5, anch'esso approvato, e relativo alle "modalita'", "il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita formulata nelle forme di cui all'articolo quattro redige un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari del richiedente e sulle motivazioni che l'hanno determinata e lo inoltra al comitato di valutazione clinica di cui all'articolo sei territorialmente competente. Il rapporto e' corredato da una copia della richiesta e della documentazione medica e clinica a essa pertinente. Il rapporto deve precisare se la persona e' stata adeguatamente informata della propria condizione clinica e della prognosi, se e' stata adeguatamente informata dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se la persona e' a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative, e specificare se e' gia' in carico a tale rete di assistenza ossia esplicitamente rifiutato tale percorso assistenziale". 

(Segue)