Politica

Fisco 2024: come cambiano Irpef e Ires. Esclusivo: misure, aliquote e...

Di Alberto Maggi

In anteprima su Affaritaliani.it il testo integrale del dlgs che riforma Irpef e Ires. Dal Cdm via libera alla manovra

Il provvedimento all'ordine del giorno del Cdm

 

Nell'ordine del giorno dell'attesissimo Consiglio dei ministri - che ha approvato la Legge di Bilancio per il prossimo anno (i dettagli della manovra sono stati resi noti nei giorni scorsi) c'era anche, come spiega una nota di Palazzo Chigi, l'"attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi".



SONDAGGIO/ Legge di Bilancio e riforma del Fisco: promosso o bocciato il governo Meloni sulla politica economica? VOTA
 


Si tratta di una misura, approvata dal Cdm, molto importante per lavoratori e aziende. Affaritaliani.it pubblica in anteprima e in esclusiva il testo integrale del decreto legislativo che riforma Irpef e Ires.

Ecco la nuova Irpef a tre aliquote. Per il 2024 gli scaglioni si riducono da quattro a tre, accorpando i primi due scaglioni con un'unica aliquota al 23%. Le nuove aliquote per scaglioni di reddito sono così determinate: fino a 28.000 euro, 23%; oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%; oltre 50.000 euro, 43%. Inoltre si amplia fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.

Ecco le aliquote per l'anno 2024:

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.


 

Nel 2024 la deduzione per i costi del personale di nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato viene maggiorata del 20%. L'agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attivita' nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni. L'agevolazione non spetta alle societa' e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa. 


ESCLUSIVO AFFARITALIANI.IT: IL TESTO INTEGRALE DEL DLGS DI RIFORMA DI IRPEF E IRES




IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”;

 

Visto, in particolare, l’articolo 5, comma 1, lettera a), della citata legge n. 111 del 2023, che prevede specifici principi e criteri direttivi per la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità;

 

Visto l’articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge n. 111 del 2023, che dispone la revisione e razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese e dei meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi e che in attesa della completa adozione di tale principio si rende necessario stimolare la crescita occupazionale;

 

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

 

Visto, in particolare, l’articolo 11 del citato testo unico delle imposte sui redditi, che stabilisce l’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche con aliquote fissate per scaglioni di reddito;

 

Visto, in particolare, l’articolo 13 del citato testo unico delle imposte sui redditi, che riconosce specifiche detrazioni in relazione alla tipologia di reddito percepito;

 

Visto, in particolare, l’articolo 15 del citato testo unico delle imposte sui redditi, che riconosce detrazioni dall’imposta per taluni oneri sostenuti dai contribuenti;

 

Visto l'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che istituisce l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

 

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che istituisce l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

 

Visto l'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che prevede obblighi di comunicazione a carico dei comuni per le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

 

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e, in particolare, l’articolo 6, comma 4, che consente alle regioni di stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

 

Visto l’art. 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che consente ai comuni di stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

 

Visto il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, e, in particolare, l’articolo 1 che istituisce il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …;

 

Acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del … ;

 

Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

 

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

 

Articolo 1

(Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Per l’anno 2024, nella determinazione dell’imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall’articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

2. Per l’anno 2024, la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è innalzata a 1.955 euro.

3. Per l’anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

4. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per i periodi d’imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.

 

Articolo 2

(Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali)

 

1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, spettante per l’anno 2024 in relazione ai seguenti oneri, determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è diminuito di un importo pari a euro 260:

a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal citato testo unico delle imposte sui redditi o da qualsiasi altra disposizione fiscale;

b) le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche di cui all’articolo 15, comma 1.1;

c) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;

d) le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore di cui all’articolo 83, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

e) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

 

 

Articolo 3

(Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dall’articolo 1 il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024, è differito al 15 aprile 2024.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 maggio 2024, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

3. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall’articolo 1, i comuni per l'anno 2024, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

4. Per i comuni nei quali nell’anno 2023 risultano vigenti le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di cui al comma 3 nel rispetto del termine di cui al medesimo comma o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2024 l'addizionale comunale si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; a tal fine trova applicazione  la prima, la terza e la quarta aliquota vigenti nel comune nell'anno 2023, con l’eliminazione della seconda aliquota.

 

Articolo 4

(Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni)

1. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in attesa della completa attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge 14 agosto 2023, n. 111 e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all’incremento occupazionale determinato ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. L’agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni. L’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

2. Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023  è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente. L’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

3. Il costo riferibile all’incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.

4. Nessun costo è riferibile all’incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

5. Al fine di incentivare l’assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo di cui al comma 3 riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1.

6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per dette categorie.

7. Nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.

 

Articolo 5

(Abrogazioni)

1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, sono abrogati l'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Articolo 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Le maggiori entrate derivanti dagli articoli 2 e 5, pari a XXX (indicare anche le singole annualità), sono destinate al fondo YYY e utilizzate per la copertura dei decreti di attuazione della legge delega.

2. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, pari a XXX (indicare anche le singole annualità), si provvede mediante utilizzo del fondo YYY di cui al comma 1.

 

Articolo 7

(Entrata in vigore)

 

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 

 

ALLEGATO 1 (articolo 4, comma 5)

 

Categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela

  • lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;

< >persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni; donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell’articolo 1, commi 313 e 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione di cui all’articolo 1 e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

 

Relazione illustrativa

Il presente decreto, agli articoli da 1 a 3, attua le disposizioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche nonché la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF) in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:

1) garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un’unica aliquota d’imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall'imposta lorda;

2) a conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nell'ambito dell'IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.

Articolo 1 - Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

In ossequio a tali principi e criteri direttivi l’articolo 1 al comma 1 prevede disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, aventi effetti limitati al periodo d’imposta 2024,  volte a rimodulare le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda.

In particolare, si prevede una riduzione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, così come segue:

a) 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;

b) 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

c) 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

A regime, in base all’art. 11, comma 1, del TUIR, la curva delle aliquote IRPEF previste per ciascuno scaglione di reddito è la seguente:

 a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Inoltre, al comma 2 si innalza, limitatamente al periodo d’imposta 2024, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall’art. 13, comma 1, lettera a), del TUIR fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

In tal modo con la modifica si amplia fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.

Inoltre, il comma 3 dell’articolo 1 corregge, con effetti per il solo anno 2024, il requisito richiesto dall’art. 1, comma 1, primo periodo, del d.l. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, in materia di trattamento integrativo, per prevedere che detto trattamento spetta a condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore all’ammontare della detrazione per tipo di reddito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, quest’ultima diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

In tal modo si assicura la corresponsione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti alle stesse condizioni previste dalla disciplina vigente a regime.

Infatti, considerato che uno dei requisiti richiesti dall’art. 1 del citato decreto-legge n. 3/2020 per l’attribuzione del trattamento integrativo è la capienza dell’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), del citato TUIR, un livello più elevato di tale detrazione determinerebbe la perdita del beneficio per alcuni lavoratori dipendenti che in base alla disciplina vigente a regime ne sono invece destinatari.

A tale inconveniente si pone rimedio con il correttivo che si va a introdurre che, ai fini della spettanza del trattamento integrativo, neutralizza l’innalzamento della soglia di non tax area da 8.173 euro a 8.500 euro previsto dal comma 2 dell’articolo 1.

Infine, al comma 4 si stabilisce che, nella determinazione degli acconti IRPEF per i periodi d’imposta 2024 e 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni che fissano nuove aliquote e no tax area contenute nei commi 1 e 2.

Articolo 2 - Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

L'articolo 2 prevede, per l’anno 2024, una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione a taluni oneri sostenuti dai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

Nella norma si precisa che tale decurtazione va operata successivamente alla determinazione dell’ammontare della detrazione tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.

In particolare, la decurtazione deve essere applicata sulla detrazione spettante per le seguenti tipologie di oneri:

< >gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal TUIR o da altre disposizioni fiscali;le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche di cui all’articolo 15, comma 1.1, del TUIR;le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore di cui all’articolo 83, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. /-->

 

Relazione tecnica

Articolo 1

(Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)

Articolo 2

(Revisione della disciplina sulle detrazioni fiscali)

La legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023 all’articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) prevedendone la revisione e la graduale riduzione, nel rispetto del principio di progressività, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta.

La norma in esame si inserisce nel solco tracciato dalla delega dando una prima attuazione ad alcuni dei suoi principi; in particolare viene modificata per il 2024 la struttura delle aliquote e scaglioni dell’IRPEF che vengono ridotti da quattro a tre secondo il seguente schema:

Scaglioni (euro)

Aliquota %

Fino a 28.000

23

Oltre 28.000 fino a 50.000

35

Oltre 50.000

43

 

 

 

Inoltre, viene modificata per il 2024 la modalità di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, secondo il seguente schema:

Reddito (euro)

Importo della detrazione (euro)

Fino a 15.000

1.955 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380)

Oltre 15.000 fino a 28.000

1.910+1.190* [(28.000 - reddito)/(28.000-15.000)]

Oltre 28.000 fino a 50.000

1.910*[(50.000 - reddito)/(50.000-28.000)]

Oltre 50.000

0

 

L’incremento della detrazione non ha effetto sulla spettanza del “trattamento integrativo” per il lavoro dipendente in quanto la norma prevede che tale trattamento continui di fatto a essere corrisposto al verificarsi delle medesime condizioni previste dalla legislazione vigente. Resta inoltre confermato, come da legislazione vigente, l’incremento della suddetta detrazione di 65 euro per i redditi compresi tra 25 mila e 35 mila euro.

Viene inoltre introdotta per il 2024, per i soli soggetti con reddito complessivo al netto dell’abitazione principale maggiore di 50 mila euro, una riduzione di 260 euro applicata al totale delle detrazioni per spese per oneri ad aliquota del 19%, 26% (Erogazioni liberali ad ONLUS e ai partiti politici), 30% (Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e APS), 35% (Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle organizzazioni di volontariato), 90% (Premi per rischio eventi calamitosi).

Ai fini del versamento dell’acconto per l’anno 2024 e 2025 non si deve tener conto del minor importo dovuto alla riduzione delle aliquote IRPEF.

L’analisi degli effetti sul gettito è stata effettuata mediante il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, proiettati per le annualità interessate.

La norma, riducendo l’aliquota dello scaglione compreso tra 15.000 e 28.000 euro, determina una riduzione del carico fiscale per tutti i soggetti con redditi superiori a 15.000 euro. Incrementando, inoltre, la detrazione per lavoro dipendente da 1.880 a 1.955 euro fino a 15.000 euro di reddito, il carico fiscale è ridotto anche per i lavoratori dipendenti con reddito al di sotto di tale soglia. L’effetto stimato per tali modifiche, relativamente all’IRPEF e alle addizionali locali, è complessivamente di circa -4.594,1 milioni di euro (di cui -4.554,9 milioni di euro di Irpef e -28,4 e -10,8 rispettivamente di addizionale regionale e comunale). L’effetto complessivo dell’intervento in materia di detrazioni citate risulta pari a 444,2 milioni di euro (di cui 443,9 milioni di euro di Irpef e 0,2 e 0,1 rispettivamente di addizionale regionale e comunale).

La valutazione è stata quindi effettuata in capo a ciascun contribuente, considerando il beneficio ricevuto dalla riduzione dell’aliquota (riduzione dell’imposta lorda) e dalla detrazione di lavoro dipendente. È stata quindi calcolata l’imposta netta e confrontata con quella dovuta secondo la normativa vigente; la differenza tra la nuova e la vecchia imposta costituisce la variazione complessiva del gettito. Il provvedimento in esame coinvolge nel complesso oltre 24,9 milioni di contribuenti.

Sulla base di quanto esposto, si stima una variazione di gettito IRPEF di competenza 2024 di -4.110,9 milioni di euro e addizionali regionale e comunale rispettivamente di -28,2 e -10,8 milioni di euro, per una variazione totale di circa -4.149,9 milioni di euro. Si stima inoltre una variazione di TFR di circa -52,6 milioni di euro.

Nell’ambito della complessiva perdita di gettito Irpef di competenza di -4.110,9 milioni di euro, si stima una minore compartecipazione Irpef delle Regioni a Statuto Speciale/Province autonome per l’anno 2024 di competenza di circa -382,2 milioni di euro, determinata tenuto conto delle relative norme statutarie.

Di seguito gli effetti finanziari, considerando la validità della norma per il solo 2024:

 

2024

2025

2026

2027

IRPEF

-4.227,5

377,7

-261,1

0

Addizionale regionale

0

-28,2

0

0

Addizionale comunale

0

-13,9

3,1

0

TFR

-52,6

0

0

0

Totale

-4.280,1

335,6

-258,0

0,0

 

< >in milioni di euro 

 

Articolo 3

La disposizione differisce al 15 aprile 2024 il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024 da parte delle Regioni. Tale differimento si rende necessario per garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Con riferimento all'addizionale comunale all'IRPEF, la norma in esame stabilisce che i Comuni devono modificare per l’anno 2024, entro il termine di approvazione del bilancio, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tenuto conto della natura procedurale delle disposizioni, non si ascrivono effetti finanziari.

 

Articolo 4

(Maggiorazione costo neoassunti)

Al fine di incentivare le imprese ad investire in nuova forza lavoro, viene introdotta, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, una maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro incrementale derivante da assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato.

In particolare, è agevolabile l’incremento occupazionale rispetto all’anno antecedente quello di applicazione del nuovo regime (2023).

Inoltre, per favorire l’assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto è moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione laddove questo rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela. Tale coefficiente è stato assunto nelle stime nella misura massima prevista, pari al 10% del costo del lavoro complessivo riferibile a dette categorie.

 

< >Ambito soggettivo delle disposizionisocietà ed enti residenti in Italia di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR nonché stabili organizzazioni di soggetti non residenti localizzate nel territorio dello Stato;enti non commerciali e altri soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, limitatamente all’IRES riferibile al reddito di impresa;imprese individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice, titolari di reddito di lavoro autonomo;Fonti dei dati utilizzate per la stimamodello redditi 2022 (anno di imposta 2021);dichiarazioni UNIEMENS annualizzate del periodo 2016-2021, ovvero le denunce obbligatorie inviate all’INPS dai datori di lavoro che svolgono le funzioni di sostituti d'imposta, contenenti dati relativi al numero di occupati e la retribuzione media annuale pagata da ciascuna impresa;archivio Istat Asia-Imprese relativo ai lavoratori dipendenti beneficiari di sgravi contributivi (ultimi dati disponibili relativi all’anno 2017).Metodologia di stimaPrudenzialmente, nella stima degli effetti finanziari, è stato preso in considerazione il costo effettivo dei neoassunti e non la variazione del costo del personale, se inferiore, risultante da conto economico.

 

Ai fini della quantificazione del costo del lavoro, sono state utilizzate le dichiarazioni UNIEMENS annualizzate e, in particolare, è stata applicata la seguente metodologia:

< >il totale delle retribuzioni pagate da ogni impresa è stato calcolato moltiplicando la retribuzione media dichiarata dall’impresa per il numero di dipendenti occupati;il costo del lavoro è stato calcolato aggiungendo al totale delle retribuzioni gli oneri contributivi e il trattamento di fine rapporto;il costo totale del lavoro così stimato è stato proiettato all’anno 2024 in base all’indice di variazione delle retribuzioni lorde dei dipendenti del settore privato (intera economia) riportato nei documenti di economia e finanza (DEF/NADEF).Effetti finanziari cellspacing="0" cellpadding="0" width="0"-->

Soggetti IRES

2024

2025

2026

2027

2028

 

Effetto netto maggiorazione 20% incremento occupazionale

0,0

-1.091,9

 

 

 

Abolizione ACE

0,0

4.617,6

2.698,5

2.726,9

2.737,8

TOTALE

0,0

3.525,7

2.698,5

2.726,9

2.737,8

in milioni di euro

 

Soggetti IRPEF

2024

2025

2026

2027

2028

 

 
   

Effetto netto maggiorazione 20% incremento occupazionale

0

-244,7

 

 

 

   

Abolizione ACE

0,0

202,7

115,8

115,8

115,8

   

TOTALE

0,0

-42,0

115,8

115,8

115,8

   

in milioni di euro

 

 

 

 

     

 

Totale soggetti

2024

2025

2026

2027

2028

 

 
   

Effetto netto maggiorazione 20% incremento occupazionale soggetti IRES

0,0

-1.091.9

0,0

0,0

0,0

   

Effetto netto maggiorazione 20% incremento occupazionale soggetti IRPEF

0,0

-244,7

0,0

0,0

0,0

   

Abolizione ACE

0,0

4.820,3

2.814,3

2.842,7

2.853,6

   

TOTALE

0,0

3.483,7

2.814,3

2.842,7

2.853,6

   

in milioni di euro