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Politica
RdC, la verità sulla riforma. Il testo integrale: tutte le novità. Esclusivo


1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio
sull’attuazione della Garanzia per l’Inclusione e predispone, annualmente, sentita
l’ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sulla sua attuazione, da pubblicare
sul proprio sito istituzionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione della
Garanzia di Inclusione e del coordinamento dell’attuazione dei livelli essenziali delle
prestazioni sociali.
3. Ai compiti di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
provvede anche attraverso il Comitato scientifico di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, avvalendosi ove necessario di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi S.p.A., nei
limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Al fine di agevolare l’attuazione della Garanzia per l’Inclusione, la cabina di regia istituita
nell’ambito della Rete della protezione e dell’inclusione sociale ai sensi dell’articolo 21,
comma 10-bis del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, si intende riferita anche
alla Garanzia per l’Inclusione.
5. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio della
Garanzia per l’Inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e
all’esclusione sociale, è istituito un Osservatorio sulle povertà, presieduto dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, a cui partecipano, oltre alle istituzioni competenti e ai
componenti il Comitato scientifico di cui al comma 3, rappresentanti delle parti sociali,
degli enti del Terzo settore ed esperti. La composizione e le modalità di funzionamento
dell’Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
 
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La partecipazione all’Osservatorio è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun
compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.
 
Articolo 12
(Prestazione di accompagnamento al lavoro)
 
1. I beneficiari del reddito di cittadinanza di cui all’articolo 1, comma 313, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, che, al momento della scadenza nel corso del 2023 del periodo
massimo di sette mesi di fruizione del beneficio, abbiano sottoscritto il patto per il lavoro
e siano inseriti in misure di politica attiva del lavoro, ivi incluse quelle svolte da parte delle
agenzie per il lavoro e degli enti autorizzate all’attività di intermediazione ai sensi degli
articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o di formazione o in progetti
utili alla collettività, possono chiedere dal settembre 2023 l’erogazione di una
Prestazione di Accompagnamento al Lavoro, denominata “PAL”. Nelle misure di politica
attiva del lavoro di cui al precedente periodo sono inclusi anche i percorsi di servizio civile
universale e i lavori socialmente utili. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente
periodo, possono essere riservate quote supplementari nei bandi di selezione per il servizio
civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, anche in deroga ai requisiti
di partecipazione di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo citato.
2. Con la domanda, da presentare, in via telematica, all’INPS almeno trenta giorni prima
della scadenza del termine di cui al comma 1, il richiedente produce idonea certificazione,
rilasciata dai centri per l’impiego, attestante l’avvenuta sottoscrizione del patto per il
lavoro. L’INPS, ricevuta la domanda e verificatane la regolarità formale, riconosce nel
termine di trenta giorni il beneficio economico, a valere sulla Carta di cui all’articolo 5,
comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, salvo le verifiche successive della
veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda e della documentazione allegata,
effettuate anche mediante l’accesso al Sistema informativo di cui all’articolo 6 del decreto-
legge n. 4 del 2019. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui
alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al precedente
 
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periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei
limiti del finanziamento previsto dalla legge n. 152 del 2001.
3. Il beneficio economico della PAL è composto da una indennità mensile di 350 euro per
ciascun richiedente, nel limite massimo della precedente misura per nucleo familiare di
appartenenza. Sono fatti salvi i requisiti di riconoscimento e i limiti reddituali e
patrimoniali previsti dall’articolo 2 del decreto-legge n. 4 del 2019.
4. Nell’ipotesi in cui il percettore della PAL è ammesso a svolgere il servizio civile
universale, il beneficio economico di cui al comma 3 concorre all’importo massimo
dell’assegno mensile percepito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 6 marzo 2017,
n. 40.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente
il beneficio economico di cui al presente articolo, rende o utilizza dichiarazioni o
documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito
con la reclusione da due a sei anni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all’articolo 8, comma 3.
6. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto non oltre il 31 dicembre 2023.
7. La PAL è compatibile con la percezione di redditi da lavoro fino ad un limite di reddito
annuo pari ad euro 3.000.
8. Agli oneri previsti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui…..
 
Articolo 13
(Garanzia per l’attivazione lavorativa)
1. Al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione
sociale e lavorativa, che fanno parte di nuclei familiari che non hanno i requisiti per
accedere alla Garanzia per l’Inclusione, è istituita, dal 1° gennaio 2024, la Garanzia per
l’attivazione lavorativa (GAL), quale misura di sostegno economico per l’attivazione
lavorativa.
2. La GAL è riconosciuta alle persone tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta,
con un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui. La GAL
può essere riconosciuta, per ciascun nucleo familiare come definito dall’articolo 2, comma
 
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5, ad un massimo di due persone, fermo restando il valore dell’ISEE di cui sopra. La GAL
è incompatibile con la Garanzia per l’Inclusione e con ogni altro strumento pubblico di
integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.
3. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, ad eccezione di quanto previsto alla lettera b),
n. 2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 3, 6, 7 e 9.
4. Il beneficio economico è pari ad un importo mensile di 350 euro, erogato per dodici
mensilità, senza possibilità di rinnovo. Il beneficio economico, per il secondo richiedente,
nell’ambito nel medesimo nucleo familiare, è pari a euro 175 euro.
Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente,
del patto di attivazione digitale di cui all’articolo 4, comma 1. Il beneficiario deve essere
convocato presso il servizio per il lavoro competente entro centoventi giorni dalla
sottoscrizione del patto di attivazione digitale e, in mancanza, il beneficio economico è
sospeso. L’erogazione del beneficio è comunque condizionata al rilascio della
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, fermo restando l’obbligo di
assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 76 o il relativo proscioglimento.
5. Il percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di cui all’articolo 5
attraverso l’invio automatico ai centri per l’impiego.
6. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte di INPS, secondo
quanto previsto dall’articolo 4, comma 7.
7. Il beneficiario della GAL, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, è tenuto
ad aderire ad un percorso personalizzato di inserimento lavorativo, mediante la
sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato, di cui all’articolo 20 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il patto di servizio personalizzato può essere
coordinato con i percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia
Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano
nazionale per la ripresa e resilienza.
8. Ai beneficiari della GAL si applicano gli obblighi previsti dall’articolo 1, comma 316,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
 
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9. Alla GAL si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11,
all’articolo 4, commi 1 e 7. Ove compatibili, si applicano, altresì, alla GAL le disposizioni
di cui all’articolo 6, commi 4, 6 e 7, e agli articoli 5, 7, 8, 9, 10 e 11.
 
Articolo 14
(Disposizioni transitorie, finali e finanziarie)
 
1. I percettori del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza di cui al decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre
il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto-legge indicato. È, altresì,
fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.
2. All’articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il primo periodo è
sostituito dal seguente: “Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere
dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono
essere inseriti in una misura di politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle
competenze o di riqualificazione professionale anche erogati attraverso tecnologie digitali,
o nelle attività previste per il percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento
lavorativo e all’inclusione sociale individuate dai servizi competenti ai sensi dell’articolo 4
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26.”.
3. Al beneficio di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con
modificazioni dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all’articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il
beneficio è stato concesso.
4. All’articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: “ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi
 
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da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi
da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-ter”.
5. L’articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è così modificato: “Nelle
more di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva,
nell’anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31
dicembre 2023. Il limite temporale di cui sopra non si applica per i percettori del reddito
di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi
sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i servizi
sociali comunicano all’INPS, entro il 30 giugno 2023, l’avvenuta presa in carico, ai fini del
prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023”.
6. L’articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è così modificato: “In
caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età, non si applica il limite
massimo di sette mensilità previsto dal comma 313, fermo restando il limite di fruizione
del beneficio entro il 31 dicembre 2023”.
7. In fase di prima applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalità di attivazione per l’accesso ai percorsi di inclusione sociale e
lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza,
di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. A decorrere dall’entrata in vigore del predetto
decreto ministeriale, l’inosservanza delle modalità di attivazione da parte del beneficiario
del reddito di cittadinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4. L’attuazione del presente comma non comporta oneri ulteriori
a carico della finanza pubblica.
8. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle norme di cui al presente capo, quantificati in
euro__ , si provvede mediante le risorse del «Fondo per il sostegno alla povertà e per
 
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l’inclusione attiva», istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui
all’articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
 
Capo II
(Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza
sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del
sistema di controlli ispettivi)
 
Articolo 15
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
 
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 18, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo “e qualora
richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.”;
b) all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole “titolo IIIè aggiunto il seguente
periodo “, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo
IV”;
c) all’articolo 25, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: “e-bis) in occasione
delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente
datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di
idoneità”; dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: “n-bis) in caso di impedimento per
gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un
sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi
di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.”;
d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) il monitoraggio
dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività
formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano
la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”;

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