Cronache

Entra in vigore la Riforma Cartabia del processo civile. Ecco che cosa cambia

di Paolo Becchi e Giuseppe Palma

Novità e criticità a seguito della riforma voluta dal governo "dei migliori" e che quello attuale non avrebbe dovuto anticipare

- Cambia in parte il contenuto dell’atto di citazione disciplinato dall’art. 163 c.p.c., che dovrà rispondere ai criteri di chiarezza e sinteticità. Una giusta previsione che eviterà atti-romanzo che servivano solo a far perdere tempo. Una delle novità più rilevanti sul punto è quella dell’obbligo per gli avvocati di indicare nell’atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto in modo chiaro e specifico. Se sulla esposizione dei fatti non v’è dubbio che questi debbano essere esposti in modo specifico, ci lascia perplessi che la specificità attenga anche alle ragioni in diritto. Una novità rispetto al passato, quando per secoli si è sempre applicato il principio Iura Novit Curia, cioè «il tribunale è a conoscenza delle leggi», con i difensori delle parti che erano tenuti ad esporre le ragioni in diritto solo in modo sintetico.

La previsione secondo cui gli elementi di diritto dovranno essere enunciati in modo specifico presenta qualche problema di natura pratica: quali ragioni in diritto dovrà scrivere in modo specifico un avvocato che presenta una opposizione a decreto ingiuntivo ad esempio per mancato pagamento di somme di denaro o contestazione di lavori edili? Sarà sufficiente citare gli articoli del codice o dovrà svolgere anche ricerche giurisprudenziali complesse? Ma poi alla fine non è forse pur sempre il giudice che deve decidere la norma da applicare? La novella legislativa, in questo specifico punto, andrebbe modificata tornando alla vecchia formulazione.