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Regionali 2020 e misure anti Covid: come votare ai tempi del coronavirus

Elezioni Regionali 2020, dal Viminale la guida alle misure anti Covid

Mentre la diffusione dei contagi in Italia dà segnali preoccupanti, si avvicina la scadenza elettorale del 20-21 settembre e la necessità di organizzare il voto in modo da prevenire le possibilità di contagio alle urne. Così, "ridurre il piu' possibile i rischi di contagio durante le votazioni per le elezioni Regionali 2020" e "garantire la possibilita' di votare anche agli elettori positivi al Covid-19 ricoverati o in quarantena domiciliare" sono gli obiettivi della circolare 39/2020 diramata a tutti i prefetti dalla Direzione centrale per i Servizi elettorali con riferimento all'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 103, che individua alcune misure precauzionali per evitare la diffusione del contagio. Tali disposizioni normative vanno ad aggiungersi alle misure gia' previste dal protocollo sanitario e di sicurezza sottoscritto dai ministri dell'Interno e della Salute.

La circolare, spiega il Viminale sul suo sito, relativamente alle modalita' di inserimento delle schede votate dagli elettori nell'urna, chiarisce che:

- nel referendum popolare confermativo e nelle elezioni regionali e amministrative, l'elettore, dopo essersi recato in cabina, aver votato e ripiegato la scheda o le schede, deve provvedere a inserirle personalmente nell'urna corrispondente;

- nelle elezioni suppletive del Senato che si svolgeranno nei due collegi uninominali interessati (03 della Sardegna e 09 del Veneto) rimane l'obbligo dell'elettore di consegnare la scheda votata opportunamente piegata, al presidente di seggio (o chi ne fa le veci), il quale e' tenuto a staccare il tagliando antifrode dalla scheda medesima e a collocarla, quindi, nell'urna. In quest'ultima circostanza il presidente (o chi ne fa le veci) indossera' i guanti per ricevere la scheda votata.

Regionali 2020, votare anche in ospedale nei reparti Covid-19: ecco come

Inoltre, presso tutte le strutture sanitarie che abbiano almeno 100 posti-letto, dove siano presenti reparti Covid-19, devono essere costituite sezioni elettorali con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle schede votate. Qualora venga accertata l'impossibilita' di istituire una sezione elettorale ospedaliera e/o un seggio speciale, il sindaco puo' nominare, in qualita' di componenti, personale delle Unita' speciali di continuita' assistenziale regionale (Uscar), designato dalla competente azienda sanitaria locale o, in subordine, previa attivazione dell'autorita' competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che siano elettori del comune.

Regionali 2020, anche chi è in isolamento domiciliare potrà votare: come fare

Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie del 2020, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi a esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza. Per acquisire questo diritto, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione, una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto presso il proprio domicilio e un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dalla Asl, che attesti l'esistenza delle condizioni previste. 

Elezioni Regionali 2020, Viminale: dove, come e quando si vota

Ritorno alle urne per gli italiani domenica 20 e lunedi' 21 settembre. Si vota - dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedi' - per il referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari, per le elezioni suppletive del Senato, per le regionali e le comunali. Per le sole comunali, in Sicilia si vota il 4 e 5 ottobre e in Sardegna il 25 e 26 ottobre. Secondo l'ultima rilevazione semestrale pubblicata online dal Viminale sulla piattaforma Eligendo, sono 51.559.898 gli elettori per il referendum costituzionale e 18.590.081 quelli per le elezioni regionali, che interessano sei regioni a statuto ordinario (Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto) e una a statuto speciale (Valle d'Aosta). Per le elezioni suppletive del Senato, gli aventi diritto al voto sono 467.122 per la Sardegna (Collegio plurinominale 01 - Collegio uninominale 03 Sassari) e 352.696 per il Veneto (Collegio plurinominale 02 - Collegio uninominale 09 Villafranca di Verona). 

Le amministrative, che interessano in tutto 962 comuni - tra cui Agrigento, Arezzo, Bolzano, Crotone, Mantova, Reggio Calabria, Trento e Venezia -, coinvolgono 5.725.734 elettori. Gli eventuali ballottaggi sono fissati per il 4 e 5 ottobre (18-19 ottobre in Sicilia e 8-9 novembre in Sardegna). 

TESSERA ELETTORALE Chi ha necessita' di rinnovare la tessera elettorale puo' farlo presso l'ufficio elettorale del comune di residenza. E' opportuno - raccomanda il ministero dell'Interno - che gli elettori interessati si rechino per tempo presso tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti e in quelli della votazione: l'ufficio elettorale restera' comunque aperto dalle 9 alle 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle 7 alle 23 di domenica 20 settembre e dalle 7 alle 15 di lunedi' 21 settembre. 

DOCUMENTI DI IDENTITA' I documenti di identita' da presentare al momento del voto sono: 1) carta d'identita' o altro documento d'identificazione munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione, anche se scaduto; 2) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purche' munita di foto e convalidata da un Comando militare; 3) tessera di riconoscimento rilasciata da un Ordine professionale, purche' munita di fotografia.

Chi non ha ancora ricevuto dal Comune la carta d'identita' elettronica (CIE) richiesta, in mancanza di altro documento d'identificazione, puo' votare con la ricevuta della richiesta perche' quest'ultima contiene la foto e i dati anagrafici del richiedente e il numero della CIE cui si riferisce. 

NIENTE CELLULARE Il cellulare deve essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Sono previste sanzioni per chi non si attiene a tale disposizione. 

SOSTITUZIONE SCHEDE Secondo la piu' recente giurisprudenza, l'elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare puo' chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnera' una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate.

Elezioni Regionali 2020, Viminale: le risposte alle "domande più frequenti” 

L'election day fissato per domenica 20 e lunedi' 21 settembre chiamera' alle urne milioni di italiani per il referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari, per le elezioni suppletive del Senato, per le regionali e le comunali. Queste in sintesi le risposte alle "domande piu' frequenti" pubblicate sul sito web del Viminale. 

DIRITTO DI VOTO Il diritto di voto deve essere esercitato nella sezione elettorale del comune di residenza nella quale si e' iscritti come elettori. I componenti del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati e gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico possono votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se sono iscritti come elettori in altra sezione di quello stesso comune. La possibilita' di votare in una sezione diversa da quella di appartenenza e' prevista anche per gli elettori non deambulanti, nel caso in cui la sezione abbia barriere architettoniche. 

ITALIANI ALL'ESTERO Gli italiani residenti all'estero possono votare alle regionali e alle amministrative tornando in Italia. Per le elezioni regionali e per quelle amministrative non e', infatti, previsto il voto per corrispondenza. Voto per corrispondenza ammesso invece per il referendum: in questo caso gli italiani residenti all'estero esprimono il loro voto su schede che, inserite nelle apposite buste pervenute per corrispondenza agli Uffici consolari, vengono spedite in Italia dai Consolati mediante valigia diplomatica accompagnata. I plichi arrivati in Italia vengono presi in consegna dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso il quale vengono istituiti seggi elettorali per lo scrutinio. Le operazioni di scrutinio iniziano alla stessa ora dello spoglio dei voti espressi nei seggi istituiti sul territorio nazionale, e cioe' alle 15 di lunedi' 21 settembre. La legge 6 maggio 2015, numero 52 ("Italicum") ha modificato la normativa sul voto all'estero, prevedendo - in occasione di elezioni politiche o referendum nazionali - la possibilita' di votare per corrispondenza all'estero anche per gli elettori - e i loro familiari conviventi - che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale cade la data della votazione. 

VOTO DEI DETENUTI L'elettorato attivo e' riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacita' elettorale (a seguito dell'interdizione dai pubblici uffici). Tale diritto puo' essere esercitato se il luogo di detenzione o custodia preventiva si trova nel territorio della Regione e del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

DIVERSAMENTE ABILI Possono essere accompagnati all'interno della cabina elettorale gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto: nessun elettore puo' esercitare la funzione di accompagnatore per piu' di un invalido. Gli elettori affetti da gravissime infermita', tali da renderne impossibile l'allontanamento dalla propria abitazione e quelli affetti da gravi infermita', che si trovino in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione, possono votare a domicilio. 

IL QUESITO DEL REFERENDUM ll quesito stampato sulla scheda e': "Approvate il testo della legge costituzionale concernente 'Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari', approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?". Per la validita' del referendum costituzionale confermativo, a differenza che per il referendum abrogativo, non e' previsto dalla legge un quorum: l'esito e' comunque valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione degli elettori.

CITTADINI DEI PAESI UE I cittadini degli altri Paesi dell'Unione europea residenti in Italia possono votare qui alle elezioni comunali e circoscrizionali . Con il decreto legislativo 197 del 12 aprile 1996 e' stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria che prevede, sotto questo profilo, l'equiparazione ai cittadini italiani dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, purche' presentino apposita domanda entro il quarantesimo giorno antecedente la votazione. I cittadini degli altri Paesi che fanno parte dell'Unione europea residenti in Italia possono presentare la propria candidatura a consigliere comunale e circoscrizionale. Non e' invece ammissibile, per i cittadini dell'Unione europea, la candidatura a sindaco.

COMUNALI, MODALITA' DI VOTO Le modalita' di espressione del voto cambiano in funzione della popolazione dei Comuni. Nei Comuni fino a 15mila abitanti si puo' tracciare un segno solo sul candidato sindaco, solo sulla lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco: in ogni caso il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco. E' eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Nei Comuni con piu' di 15mila abitanti si puo' tracciare un segno solo sul candidato sindaco; in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco; tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco (in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri); esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco e un altro segno su una lista non collegata (in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata). E' eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% piu' uno); qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornera' a votare domenica 4 e lunedi' 5 ottobre per il ballottaggio tra i due candidati piu' votati. Le preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati consiglieri comunali della lista votata. Nei Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti si puo' esprimere una sola preferenza. Nei Comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti e' possibile esprimere due preferenze per i candidati a consigliere comunale, scrivendone il cognome nelle apposite righe tratteggiate poste al di sotto del contrassegno di lista. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare una candidata di genere femminile e un candidato di genere maschile (o viceversa), pena l'annullamento della seconda preferenza.